Operazioni straordinarie: il DDL Bilancio 2022 modella gli incentivi fiscali

Per le operazioni straordinarie, con l’art. 17 comma 1 del DDL Bilancio 2022 è prevista la modifica dell’incentivo fiscale e di aggregazione aziendale di cui all’articolo 1, commi da 233 a 243, della Legge di Bilancio 2021.

In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda, il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo entro il 30 giugno 2022, è possibile al soggetto risultante dalla fusione, al beneficiario della scissione o al conferitario trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate, anche non iscritte in bilancio, riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE.

Gli altri requisiti previsti per l’incentivo fiscale dal DDL Bilancio 2022 sono di seguito riepilogati:

  • le società oggetto di aggregazione devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Sono inoltre escluse le società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto oppure lo stato di insolvenza;
  •  vige tuttavia una deroga a tali limitazioni per quelle società su cui vige un rapporto di controllo acquisito entro il 30 giugno 2022 tramite operazioni diverse da quelle sopra menzionate (e.g., compravendita di partecipazioni). In tal caso, l’aggregazione tramite fusione, scissione e conferimento d’azienda deve essere perfezionata entro due anni dall’acquisizione del controllo (in precedenza tale operazione straordinaria doveva essere perfezionata entro un anno);
  •  l’importo massimo trasformabile in credito d’imposta è pari al minore importo tra Euro 500 milioni ed il 2% delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o scissione (senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore), oppure delle attività oggetto di conferimento d’azienda.
  • la trasformazione in credito d’imposta avviene, per un quarto, nell’esercizio in cui l’operazione di aggregazione acquista efficacia giuridica e, per i restanti tre quarti, nell’esercizio successivo;
  • il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ceduto o chiesto a rimborso;
  • la trasformazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due rate. Tale commissione è deducibile ai fini Ires e Irap

Riccardo Fratini

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