Il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è garantito a livello costituzionale nella misura di 4 settimane all’anno [art. 36 Cost.] e pertanto costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore [art. 36, c. 3, Cost., art. 10 d.gls. 66/2003]. Quindi, come
Ferie: diritto irrinunciabile e indennità sostitutiva delle ferie
