Il governo ha emanato il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 con l’obiettivo di garantire l’accessibilità delle persone disabili che lavorano nelle pubbliche amministrazioni, in linea con le disposizioni della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Questo decreto mira a promuovere l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale.
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Contenuto del decreto sulla accessibilità dei disabili
Il testo del decreto, articolato in dieci articoli, si concentra sull’ambito di applicazione, la definizione di accessibilità, l’organizzazione delle attività, l’inclusione sociale e l’accesso delle persone con disabilità come obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione, il coinvolgimento delle associazioni rappresentative, la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, la Carta dei servizi, le misure di tutela, la clausola di invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore.
Obblighi di garantire l’accessibilità dei disabili per le PA
Tra le novità, spicca l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente all’accessibilità per le persone con disabilità. Inoltre, vengono introdotte disposizioni che promuovono l’inclusione sociale come criterio di valutazione della performance individuale e organizzativa.
Il decreto prevede anche l’individuazione di un dirigente amministrativo o un altro dipendente con esperienza specifica per definire le azioni a favore dell’inclusione sociale e dell’accessibilità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità parteciperanno alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione.
Tecniche di tutela
Inoltre, vengono apportate modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per considerare l’inclusione sociale e l’accesso delle persone con disabilità come obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione.
L’articolo 8 introduce, tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti, la mancata attuazione o la violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità, contenuti nelle carte dei servizi, oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. A tal fine, aggiorna il comma 1 dell’articolo 1 (Presupposti dell’azione e legittimazione ad agire) del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198 (Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.).
In particolare, si prevede che, al fine espresso di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possano agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance.