La legge di bilancio 2024 ha apportato significative innovazioni in materia di lavoro e pensioni. Di seguito cercheremo di riassumere brevemente le principali misure. Se tu o la tua azienda avete bisogno di ulteriori chiarimenti, però, non esitate a contattarci ai contatti previsti nell’apposita sezione oppure a lasciare i vostri dati sul nostro sito di studio, così da venire richiamati!
Tassazione dei prestiti ai dipendenti
Il recente emendamento agli articoli 3, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 145/2023, introdotto durante il processo al Senato, ha apportato significative modifiche alla disciplina fiscale e contributiva relativa alla concessione di prestiti nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o assimilati. Questa novità, valida a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (2023), riguarda i prestiti erogati dal datore di lavoro al titolare del reddito, al coniuge o ad altri familiari dello stesso titolare. In particolare, il comma 3-bis stabilisce che nel calcolo del reddito imponibile, sotto il profilo fiscale e contributivo, venga incluso il 50% della differenza tra l’importo ipotetico degli interessi, calcolato al tasso ufficiale di riferimento, e gli interessi effettivamente applicati. Questa modifica sostituisce la norma vigente, che prevede il calcolo della stessa percentuale sulla differenza tra l’importo ipotetico degli interessi e quelli effettivamente applicati, ma calcolati alla fine di ciascun anno. Resta confermata l’esclusione di questo criterio di determinazione per i prestiti rientranti in specifiche fattispecie. È importante sottolineare che il valore da includere nell’imponibile potrebbe essere soggetto a un limite massimo di esclusione, relativo al valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati, come stabilito dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi. La norma, di per sé, contribuisce a ridefinire il quadro normativo per la determinazione del beneficio derivante dalla concessione di prestiti nell’ambito dei redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Fringe benefit nella legge di bilancio 2024
Per il periodo d’imposta del 2024, i commi 16 e 17 della Legge di bilancio (L. 213/2023) introducono una regola più amichevole per quanto riguarda l’esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, focalizzandosi sui “fringe benefits” come beni ceduti o servizi erogati dai datori di lavoro. Questa regolamentazione temporanea è come un regalo anticipato e porta alcune migliorie sostanziali: il limite di esenzione, che solitamente è di 258,23 euro, viene spinto fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti. Inoltre, all’interno di questo stesso limite, sono inclusi anche i soldi erogati o rimborsati dai datori di lavoro per pagare bollette come l’acqua, la luce, il gas, oltre alle spese di affitto della casa principale o agli interessi sul mutuo della prima casa. Non si tratta solo di risparmi extra, ma queste esenzioni impattano anche sulla base imponibile della contribuzione previdenziale.
Premi di produttività
Il comma 18 dell’articolo 1 della legge di bilancio estende la riduzione temporanea dell’imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati. Se nel 2023 avevamo già beneficiato di un taglio dall’aliquota del 10% al 5% su premi e somme erogate, ora questa misura si protrae anche per il 2024. Questa regola fa parte del trattamento tributario sostitutivo previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che riguarda premi di risultato e partecipazioni agli utili d’impresa per i dipendenti privati. Il regime a regime (per usare un gioco di parole) prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 10%. Tuttavia, con questa riduzione temporanea, l’aliquota si abbassa al 5% per gli emolumenti erogati nel 2024, a patto che rientrino nei limiti di importo stabiliti. Ci sono però alcune condizioni: il reddito da lavoro dipendente del soggetto non deve superare un certo limite, l’anno precedente a quello in cui si percepiscono gli emolumenti, e il totale annuo dell’imponibile non deve superare i 3.000 euro lordi (o 4.000 euro per le aziende con coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro). In pratica, è una chance per i lavoratori di beneficiare di una tassa ridotta su quei bonus e premi che rendono il lavoro ancora più gratificante. Chiudiamo con una nota di servizio: la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016 è ancora in vigore per capire tutti i dettagli di questa opportunità fiscale.
Incentivi per i nuovi assunti
Nell’art. 4 del d.lgs. 216/2023, il comma 1 stabilisce che, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della piena attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della Delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023) e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per titolari di reddito d’impresa e esercenti arti e professioni subisce una deduzione maggiorata del 20%. Tale agevolazione si applica ai soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno 365 giorni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e non è concessa a società e enti in liquidazione ordinaria, in liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa. L’agevolazione è destinata ai titolari di reddito d’impresa, imprese individuali, società di persone e esercenti arti e professioni. L’incremento occupazionale è rilevante solo se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 supera il numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato del periodo d’imposta precedente. Il costo riferibile all’incremento occupazionale è definito come il minor importo tra il costo effettivo dei nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale rispetto all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. In caso di contabilità semplificata, i costi del personale sono considerati secondo il principio di cassa. Il comma 4 stabilisce che nessun costo è riferibile all’incremento occupazionale se il numero di lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è inferiore o uguale al numero medio di lavoratori dipendenti nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il comma 5 prevede che, per lo stesso periodo d’imposta di cui al comma 1, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione in presenza di nuovi assunti appartenenti a specifiche categorie meritevoli di maggiore tutela, come indicate nell’Allegato 1.
Taglio del cuneo fiscale nella legge di bilancio 2024
Il comma 15 della legge di bilancio reintroduce un’esenzione sulla quota dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per il periodo di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. Questa esenzione, già presente negli anni 2022 e 2023, ammonta al 6% se la retribuzione imponibile mensile non supera i 2.692 euro e al 7% se non supera i 1.923 euro. La retribuzione è calcolata su base mensile per tredici mensilità, con i limiti mensili al netto del rateo di tredicesima. L’aumento delle percentuali di esenzione non influisce sul rateo di tredicesima. Le riduzioni della quota a carico del lavoratore sembrano applicarsi solo sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali mensile o sulla retribuzione al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva. Si precisa che l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche rimane invariata, considerando l’eccezionalità dell’esonero introdotto. Questo esonero è stato originariamente introdotto dalla legge di bilancio 2022 e successivamente modificato per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. La legge di bilancio 2023 ha poi reintrodotto l’esonero per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con nuove percentuali e ha ulteriormente elevato le percentuali per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
Indennità di discontinuità e indennità esentasse per i lavoratori di somministrazione cibi e bevande e turismo
Gli articoli dal 21 al 25 introducono un trattamento integrativo speciale per i lavoratori nei settori di somministrazione di alimenti e bevande e del turismo con un reddito fino a 40.000 euro per il periodo da gennaio a giugno 2024. Tale misura mira a garantire la stabilità occupazionale e a compensare la carenza di opportunità lavorative nel settore turistico. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una somma pari al 15% delle retribuzioni lordi per lavoro notturno e straordinario, effettuato nei giorni festivi, e non concorre alla formazione del reddito. La norma rinvia all’articolo 5 della legge n. 287/1991 per definire i beneficiari nel settore della somministrazione. L’agevolazione, già prevista solo per i lavoratori del comparto turistico dal 1° giugno al 21 settembre 2023, ora si estende a un periodo più lungo e a un’ulteriore categoria di lavoratori. Le modalità di calcolo e di erogazione sono specificate, includendo il riconoscimento del credito ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 40.000 euro nel 2023. Il datore di lavoro può compensare il credito tramite l’istituto della compensazione. Gli oneri stimati per il 2024 derivanti da questa agevolazione ammontano a 81,1 milioni di euro.
Decontribuzione per le lavoratrici madri
I commi 180-182 dell’art. 1 della Legge di bilancio introducono, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero totale del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri con tre o più figli, occupate con contratto a tempo indeterminato (esclusi i lavori domestici), fino al diciottesimo anno di età del figlio più giovane, con un limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. In via sperimentale, per il 2024, tale esonero si estende anche alle madri con due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più giovane. L’agevolazione è rivolta alle donne lavoratrici dipendenti nel settore privato e pubblico. Resta escluso il lavoro domestico. La circolare INPS n. 102 del 19 settembre 2022 specifica che l’esonero non costituisce aiuto di Stato e non richiede autorizzazione della Commissione europea o registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. L’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata (comma 182).
Assunzione donne vittime di violenza
I commi 191-193 dell’art. 1 della Legge di Bilancio introducono uno sgravio contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà, nel triennio 2024-2026. L’esonero, nel limite di 8.000 euro annui e per 24 mesi per contratti a tempo indeterminato, 12 mesi per contratti a termine e 18 mesi per trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, mira a favorire l’uscita dalla violenza e l’inserimento nel mercato del lavoro. Il reddito di libertà, finanziato in modo stabile con 6 milioni di euro annui a partire dal 2024, supporta donne vittime di violenza per promuovere autonomia ed emancipazione. La disposizione si applica anche alle donne che hanno usufruito della misura nel 2023. L’INPS monitora le entrate contributive e, se superato il limite di spesa, non accetta ulteriori richieste di benefici.
Secondo mese di congedo parentale nella legge di bilancio 2024
Il comma 179 dell’articolo 1 della Legge di bilancio introduce nuove misure in materia di congedi parentali. Per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, oltre all’indennità dell’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, viene riconosciuta un’indennità del 60% (anziché il precedente 30%) per un mese aggiuntivo. Nel solo anno 2024, l’indennità per il mese aggiuntivo sarà dell’80% anziché del 60%. La disposizione si applica ai lavoratori che concludono il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, dopo il 31 dicembre 2023. La modifica interviene sull’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, regolamentante i congedi parentali. La durata massima complessiva dell’indennità per il congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino sarà di due mesi, con l’indennità all’80% della retribuzione per un mese e al 60% per un mese aggiuntivo.
Smart working nel lavoro privato
L’articolo 18-bis del D.lgs. 145/2023, inserito al Senato, proroga alcune disposizioni transitorie in materia di lavoro agile dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024. Le disposizioni riguardano il diritto di alcuni lavoratori, nel settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni, di svolgere la prestazione in modalità agile, condizionato alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione stessa. La proroga include anche la possibilità per tali lavoratori di svolgere la prestazione in modalità agile attraverso strumenti informatici di loro disponibilità. Per i dipendenti pubblici, si specifica che in tali casi non si applica il principio di responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Indennità di malattia della gente di mare nella legge di bilancio 2024
Il comma 156 dell’art. 1 della Legge di Bilancio modifica l’importo dell’indennità giornaliera cui ha diritto la gente di mare per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024 – nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto assicurato di attendere al lavoro -, prevedendo che essa sia pari al sessanta per cento della retribuzione. La disposizione interviene altresì a modificare le modalità di calcolo di tale indennità, prevedendo che essa sia calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese che precede immediatamente quello in cui si è verificato l’evento di malattia. Il comma in oggetto disciplina, infine, il caso in cui l’evento si verifichi nei primi trenta giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro, stabilendo che, ove si verifichi tale circostanza, l’indennità giornaliera venga calcolata, dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
Modifiche alla pensione contributiva nella legge di bilancio 2024
Il comma 125 dell’art. 1 della Legge di Bilancio introduce modifiche alla disciplina dei requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia e per una forma di trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995. Le principali modifiche sono le seguenti:
a) La misura minima del trattamento pensionistico per il riconoscimento del trattamento di vecchiaia, precedentemente fissata a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale, viene ora stabilita pari a quest’ultimo, con un coefficiente di 1,0. Ciò significa che, per chi ha il primo contributo previdenziale accreditato dal 1996 inpoi, e quindi è soggetto integralmente al metodo contributivo, la pensione di vecchiaia agli attuali 67 anni si consegue se l’importo dell’assegno pensionistico non è inferiore all’assegno sociale (inprecedenza doveva essere 1,5 volte l’assegno sociale).
b) Per il trattamento pensionistico anticipato, viene modificata l’omologa misura minima posta come condizione per il riconoscimento del trattamento secondo una delle possibili tipologie di pensione anticipata (la tipologia specifica in oggetto è riservata nell’ordinamento ai lavoratori in esame); tale valore minimo, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene stabilito pari ai seguenti coefficienti moltiplicatori dell’assegno sociale, ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo: 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio (con conferma, in tal caso, dunque, della norma vigente); 2,6 volte per le donne con almeno due figli.
c) Viene introdotto un limite transitorio di importo per la pensione anticipata, che si applica fino al raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia, insieme a un termine dilatorio per il riconoscimento della stessa pensione.
d) Si estende il requisito di contribuzione per il riconoscimento della pensione anticipata all’ambito di applicazione della normativa sull’adeguamento dei requisiti pensionistici all’evoluzione della speranza di vita, attualmente fissato a 20 anni di contribuzione effettiva.
Pensione anticipata quota 103
Il comma 139 della legge di bilancio 2024 estende temporalmente e apporta modifiche alla fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato, nota come “quota 103”. Questa opzione rappresenta un’alternativa alle altre modalità di pensionamento anticipato previste nella normativa vigente. L’estensione temporale si applica ai soggetti che soddisfano i requisiti per la “quota 103” nel corso del 2024, ovvero hanno almeno 62 anni di età e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. Le modifiche riguardano i criteri di calcolo del trattamento e i termini dilatori per la sua decorrenza.
Rimane confermato che la “quota 103” si applica ai regimi pensionistici dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, e, in misura limitata alle forme gestite dall’INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati, con alcune categorie di lavoratori pubblici escluse. La richiesta del trattamento in base alla “quota 103” può essere effettuata anche negli anni successivi al raggiungimento dei requisiti, con l’applicazione della disciplina dell’anno di maturazione. Inoltre, sono previste disposizioni specifiche sui limiti di cumulo con redditi da lavoro e sui termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per i dipendenti pubblici che accedono al pensionamento anticipato mediante la “quota 103”.
Ape sociale e opzione donna nella legge di bilancio 2024
L’articolo 1, commi 136-138, della Legge di bilancio apporta modifiche alla normativa riguardante gli istituti dell’APE sociale e di Opzione donna. Inizialmente, si innalza l’età anagrafica richiesta per accedere a tali benefici, portandola da 63 anni a 63 anni e 5 mesi per l’APE sociale e da 60 a 61 anni per Opzione donna. Inoltre, la disposizione stabilisce che il regime dell’APE sociale sarà in vigore fino alla fine del 2024 e, per quanto riguarda Opzione donna, consente l’ammissione al beneficio anche per le lavoratrici che soddisfano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.
Calcolo pensione dipendenti pubblici
I commi da 157 a 161 della legge di bilancio apportano modifiche ai criteri di calcolo delle quote di trattamento pensionistico per alcune gestioni previdenziali con sistema retributivo. I successivi commi 162 e 163, introdotti dal Senato, modificano i termini di decorrenza iniziale dei trattamenti pensionistici anticipati basati solo sull’anzianità contributiva per alcune gestioni previdenziali. La riformulazione del comma 161, in particolare, limita l’applicazione delle modifiche ai trattamenti pensionistici anticipati il cui requisito è maturato dopo il 31 dicembre 2023 e si applica solo quando l’anzianità contributiva della quota retributiva sia inferiore a 15 anni. Le casse coinvolte includono la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), la Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), la Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI) e la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), tutte gestite dall’INPS. La revisione dei criteri di calcolo impatta anche sul calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici, come specificato nei commi 158 e 160. I commi 162 e 163 stabiliscono un prolungamento progressivo del termine dilatorio per la decorrenza dei trattamenti anticipati, con un nuovo termine a regime di nove mesi. Infine, i commi 164 e 165, anch’essi introdotti dal Senato, consentono la permanenza in servizio oltre i limiti precedentemente in vigore per alcuni professionisti del settore sanitario e medico.
Perequazione pensioni elevate nella legge di bilancio 2024
I commi 134 e 135 modificano, per l’anno 2024, la disciplina transitoria già vigente per il medesimo anno in materia in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale); la modifica concerne esclusivamente la classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale INPS. Questi trattamenti sono adeguati al 22% dell’inflazione di riferimento.
Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione
I commi da 126 a 130 della legge di bilancio introducono in via sperimentale la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, appartenenti al sistema di calcolo contributivo integrale. La domanda per il riscatto può essere presentata entro il 31 dicembre 2025, e il riscatto può riguardare periodi non continuativi, fino a un massimo di cinque anni, compresi tra l’anno del primo contributo in una delle gestioni coinvolte e l’anno dell’ultimo contributo accreditato. Questa disciplina transitoria, identica a quella già in vigore (ad eccezione del profilo fiscale), è stata applicata per le domande presentate tra il 29 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.