Il decreto dignità ha modificato la possibilità per le aziende di ricorrere al lavoro a termine, al lavoro somministrato e le indennità dovute ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo

Limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei
relativi rinnovi o proroghe
La durata massima del contratto di lavoro a termine, pari
nella disciplina finora vigente a 36 mesi, prevede ora un limite di 12 mesi, e
definisce alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore,
nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi. Sono in ogni caso possibili solo 4 proroghe.
Tali ipotesi sono costituite dalla sussistenza di
i) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o
ii) esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure
iii) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Riguardo, più in particolare, alle fattispecie di successione di contratti a
termine:
a) i limiti di durata si applicano con riferimento ai contratti tra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore, indipendentemente dalla
lunghezza del periodo di interruzione tra un contratto e l’altro e con
esclusione delle attività stagionali;
b) ai fini del computo dei limiti, si tiene conto (con riferimento,
naturalmente, ai medesimi soggetti) anche dei periodi di utilizzo, per
mansioni di pari livello e categoria legale, nell’àmbito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato;
c) sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei
contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
d) i limiti alle proroghe non si applicano alle start up innovative;
e) sono escluse le pubbliche amministrazioni;
Somministrazione di lavoro
Al lavoro somministrato a tempo determinato si applicano allo stesso modo le norme in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine, ma non il limite al numero complessivo dei contratti e il diritto di precedenza.
Indennità in caso di licenziamento illegittimo
L’ indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 è compresa tra 6 e 36 mensilità per le aziende che impieghino più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva e 60 sul territorio nazionale.
Per i datori i quali non raggiungano i requisiti dimensionali
l’indennità è compresa tra 3 e 6 mensilità.
Chiarimenti? Problemi al lavoro? Scrivimi! Cerco di darti una mano!
Riccardo Fratini
info@riccardofratini.it
2 pensieri su “Decreto dignità: lavoro a termine, somministrazione, indennità di licenziamento.”
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Lavoro presso un call center con un contratto co.co.co che rinnovo ogni mese.
Domanda:
Cosa prevede il Decreto di dignità per questa tipologia di contratto?
In attesa,
cordiali saluti.
il tuo rapporto di lavoro non è trattato dal decreto dignità ed è ancora regolato dal Jobs Act (d.lgs. 81/2015). Sono previste tutele per i co.co.co. che siano sottoposti ad un orario di lavoro deciso dal datore ed abbiano una postazione fissa presso i locali aziendali: in questo caso la legge prevede che i lavoratori in questione debbano ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori subordinati (salario minimo da contratto collettivo, orario di massimo 8 ore, ferie, mensilità aggiuntive, tfr e altro). Scrivimi a info@riccardofratini.it per saperne di più!