Dopo l’uscita del D.L: 18/2020 (cura italia) molte novità per le aziende e per il mondo del lavoro, alcune positive e altre negative, e una di queste è senza dubbio il blocco dei licenziamento, cura italia ha detto basta.
Licenziamento, cura italia dice stop con l’art. 46:
Sospese le procedure di licenziamento collettivo
Innanzi tutto, con riguardo al licenziamento, cura italia prevede la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo, sia che siano intimati al termine di un precedente periodo di cassa integrazione, sia che siano intimati con procedura iniziata ora a causa della crisi da Covid-19.
Questo significa che le imprese, che volevano diminuire il proprio organico per riorganizzazione o crisi aziendale dovranno attendere il termine di 60 giorni previsto dal Decreto, e cioè fino al 16 maggio 2020.
Il periodo intermedio, comunque, viene coperto dalla cassa integrazione straordinaria e dalle altre misure di ammortizzatori sociali previsti dal decreto stesso, per cui non dovrebbero esserci costi ulteriori per le imprese, salve eccezioni.
Sospesi anche i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
Sempre con riguardo al licenziamento, cura italia prevede la sospensione anche dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, cioè motivati da “ragioni tecniche organizzative e produttive” anche non connesse all’emergenza da Covid-19.
Fino alla data del 16 maggio 2020 non sarà possibile intimare licenziamenti per GMO, perchè il potere datoriale è sospeso per legge e compensato con la possibilità di fruire degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto stesso, in modo da non far soffrire alle imprese il costo economico dell’operazione.
Posso ancora licenziare un lavoratore che commette un inadempimento?
Con riguardo al licenziamento, cura italia si limita a sospendere il potere organizzativo dei datori di lavoro per ragioni oggettive, ma non dice nulla sul potere disciplinare e quindi i datori di lavoro possono ancora licenziare per motivi disciplinari (Giusta causa, giustificato motivo soggettivo).
Per le stesse ragioni possono essere intimati anche i licenziamenti liberi, come ad esempio quelli dei lavoratori in prova o i collaboratori domestici, che non sono soggetti alla clausola di giustificazione necessaria.
2 pensieri su “Licenziamento, Cura italia dice stop”
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Spettabile Avvocato,ho appreso dal suo sito che i lavoratori in prova non rientrano nel blocco di licenziamento.Io sono un infermiere che in data 1 Marzo contratto un lavoro di due mesi con prova e con scadenza il 30 maggio,sono con c.c.n.l. Anffas,mi ammalo di covid19 il 28 marzo con ricovero di 1 mese e con convalescenza di 1 altro mese in domicilio (ancora in corso essendo riconosciuto come infortunio),quindi non in grado di dimostrare le mie capacità,ma vengo a conoscenza dalla direzione del personale che il contratto mi viene prolungato (ancora in infortunio)di altri due mesi,quindi in scadenza a fine giugno.Secondo me,la direzione si è voluta tutelare in quanto la normativa sui lavoratori in prova non è chiara,direi borderlina. Vorrei avere un suo consiglio. Grazie.
Gentile Giuseppe,
L’articolo evidenzia soltanto che il licenziamento del lavoratore in prova non è vietato tour court Dalla legge.
Ovviamente sopravvivono le ordinarie cautele che prescindono dalla crisi e dunque il lavoratore può chiedere di essere ammesso a provare effettivamente la sua idoneità, qualora non ne abbia avuto la possibilità.
Per una consulenza personalizzata mi scriva a info@riccardofratini.it e sarò felice di aiutarla.
Cordiali saluti.
Riccardo Fratini