Nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia?

A partire dal 1° gennaio 2024, secondo la bozza di decreto legislativo pervenuta alle Camere, entrerà in vigore una nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo, destinata a sostenere economicamente i lavoratori di questo settore, che si caratterizza per una forte discontinuità delle prestazioni.

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A chi spetta l’indennità?

L’indennità spetta ai seguenti lavoratori:

  • lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182 del 1997 (ovvero che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli);
  • lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo, che non siano titolari della indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Quali sono i requisiti per ottenere l’indennità?

Per ottenere l’indennità, i lavoratori devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere cittadini dell’Unione europea ovvero cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano;
  • essere residenti in Italia da almeno un anno;
  • essere in possesso di un reddito ai fini IRPEF, determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Quanto ammonta l’indennità?

L’indennità è pari al 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all’anno precedente la presentazione della domanda dell’indennità.

L’indennità è erogata in un’unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all’INPS, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza.

Quali sono le novità introdotte dalla nuova indennità?

La nuova indennità di discontinuità presenta alcune novità rispetto alla precedente indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), che è stata abrogata:

  • l’indennità è riconosciuta anche ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato;
  • l’indennità è erogata in un’unica soluzione, anziché in rate mensili;
  • l’indennità è cumulabile con il reddito da lavoro derivante da attività svolte nel settore dello spettacolo.

Obiettivi della nuova indennità

La nuova indennità di discontinuità ha l’obiettivo di sostenere economicamente i lavoratori dello spettacolo, che si caratterizzano per una forte discontinuità delle prestazioni. L’indennità è volta a garantire un sostegno economico ai lavoratori in periodi di inattività, favorendo al contempo la loro formazione e il loro reinserimento nel mercato del lavoro.

Riccardo Fratini

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