Accordo di transizione occupazionale e riorganizzazione aziendale

La legge di Bilancio 2022 nell’ambito del riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto il nuovo accordo di transizione occupazionale e con la disposizione di cui al comma 200 dell’articolo 1.

Si è prevista anche l’ipotesi di un ulteriore periodo di integrazione salariale, pari a 12 mesi massimi, da richiedere in esito ad un intervento di CIGS di crisi aziendale e di riorganizzazione aziendale solo nell’ipotesi in cui le parti addivengano alla stipula di un accordo finalizzato a sostenere le transizioni occupazionali (c.d. accordo di transizione occupazionale).

L’accordo di transizione occupazionale

Le parti possono addivenire alla sottoscrizione di un apposito accordo nel quale devono essere previsti interventi di recupero occupazionale dei lavoratori in esubero e l’utilizzo di politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite i Fondi paritetici interprofessionali che, peraltro, vengono significativamente valorizzati.

In particolare, con l’introduzione dell’articolo 22 ter si prevede la possibilità di autorizzare la concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale della durata massima di 12 mesi complessivi non prorogabili, da riconoscere alle imprese che all’esito di programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero.

In sede di consultazione sindacale l’impresa deve addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo finalizzato precisamente al recupero occupazionale.

In tale accordo, che sarà posto a corredo dell’istanza di ammissione a tale ulteriore trattamento di integrazione salariale, devono essere previste e definite le azioni finalizzate proprio alla rioccupazione o all’autoimpiego dei lavoratori coinvolti specificando appunto le azioni dirette alla formazione e alla riqualificazione.

Cooperazione delle Regioni

Per la realizzazione delle dette azioni, può essere previsto, oltre che la partecipazione dei fondi interprofessionali, anche il cofinanziamento delle regioni in cui insistono le unità produttive aziendali da cui dipendono i lavoratori coinvolti dal trattamento di integrazione salariale.

Condizioni: formazione e mantenimento dell’occupazione.

Quale condizionalità al beneficio degli ulteriori dodici mesi di integrazione salariale, è posta in capo al singolo lavoratore la responsabilità della partecipazione a tali azioni formative la cui ingiustificata assenza comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

I lavoratori che saranno interessati dal tale ulteriore trattamento di integrazione, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) e a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti saranno comunicati all’ANPAL che poi li metterà a disposizione delle regioni interessate.

Se il lavoratore, durante o al termine del percorso formativo viene assunto da azienda terza a questa verrà riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il legislatore precisa che l’intervento di sostegno al reddito disposto con l’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148/2015, per l’anno 2022 potrà essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale del contratto di solidarietà.

Nella logica di promuovere ed incentivare azioni di reimpiego che rinforzino il sistema produttivo e che limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e che, al contempo, consentano il pieno superamento delle problematiche occupazionali, con la riforma in disamina viene riconosciuto un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta dal lavoratore all’impresa che lo assume.

 Per poter beneficiare di tale incentivo, le assunzioni devono essere rivolte ai lavoratori che sono beneficiari del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 22 ter e fatte durante o al termine del percorso formativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La finalità perseguita dall’intervento è quella di ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati, consentendo ai lavoratori coinvolti, a rischio di disoccupazione, che hanno aggiornato le proprie competenze ed abilità professionali, la possibilità di un rapido reinserimento professionale evitando la dispersione di professionalità.

 Detto incentivo è concesso pro quota anche qualora i lavoratori percettori del trattamento di CIGS autorizzato costituiscano una società cooperativa ai sensi dell’articolo 23, comma 3 -quater, del DL n. 83/2012 come convertito in legge n. 134/2012.

Ai datori di lavoro privati che assumono tali categorie di lavoratori è richiesto, per accedere ai benefici degli incentivi economici, che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato, nella medesima unità produttiva licenziamenti collettivi ai sensi della legge n. 223/91 ovvero non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 604/1966.

Il licenziamento del lavoratore assunto con la fruizione di tali benefici, nonché il licenziamento  collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto in tali termini ed effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 Al fine del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

 Infine, nell’ipotesi di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto all’impresa che lo ha in precedenza assunto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

 Resta fermo che il detto contributo non può essere erogato per un numero superiore alle dodici mensilità.

Il trattamento di cui al presente articolo 22 ter, pari a dodici mensilità di CIGS, può essere riconosciuto, ai sensi del comma 229 della legge di bilancio, anche ai lavoratori interessanti dal piano di cui al comma 228 della medesima legge di bilancio.

Riccardo Fratini

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