Contratto a termine nel Decreto Agosto – D.L. 104/2020

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 8 del Decreto Agosto modifica la disciplina transitoria sulle proroghe e sui rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato.

La successiva lettera b) abroga una norma transitoria, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione), la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, la novella di cui alla lettera a) consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Si ricorda che quest’ultimo (alle lettere a) e b)) fa riferimento alla sussistenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o di esigenze di sostituzione di altri lavoratori, o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; l’articolo 21, comma 01, dello stesso D.Lgs. n. 81 richiede la sussistenza[1] di una di tali esigenze per: i rinnovi dei contratti a termine; le proroghe dei contratti a termine che determinino una durata complessiva del rapporto superiore ai dodici mesi[2].

Restano fermi per i rinnovi e proroghe in oggetto gli altri limiti e condizioni posti dalla disciplina vigente[3]; riguardo a questi ultimi, la novella  richiama la norma in base alla quale – fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione delle attività stagionali – la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.

Si ricorda che, qualora il suddetto limite di ventiquattro mesi sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento. Tuttavia, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso gli uffici del lavoro competenti per territorio.

Il Decreto Agosto nella parte in esame opera una riformulazione dell’articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Il testo finora vigente consentiva i rinnovi e le proroghe, in base alla deroga suddetta, con durata non eccedente il termine del 30 agosto 2020[4], e limitava tale possibilità ai contratti (di lavoro dipendente a termine) in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Quest’ultimaTale condizione non figura nel testo riformulato dalla novella.

Si rileva inoltre che il Decreto Agosto, limitando l’ambito della deroga ad un solo rinnovo o proroga, non sembra trovare applicazione per i contratti che siano stati già oggetto – in base alla suddetta versione previgente della norma – di rinnovo o proroga in deroga. Si valuti l’opportunità di una definizione più chiara di tale profilo, considerato che, in base al testo finora vigente, l’atto di rinnovo o proroga in deroga non poteva contemplare una durata eccedente il 30 agosto 2020.

La lettera b) dell’ articolo 8, comma 1 del Decreto Agosto, abroga il comma 1-bis del citato articolo 93 del D.L. n. 34.

Tale comma prevedeva che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante[5] e i contratti di lavoro a termine – anche in regime di somministrazione – fossero prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori fossero stati sospesi dall’attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che tale disposizione aveva suscitato talune perplessità per il suo carattere generale (inderogabile da parte del solo datore di lavoro), nonché, per quanto riguarda il settore della somministrazione di lavoro, per l’assenza di un’ipotesi di proroga anche del rapporto contrattuale tra il somministratore e l’utilizzatore.


[1]     La condizione non si applica per le proroghe e i rinnovi dei rapporti di lavoro concernenti le attività stagionali.

[2]  In caso di violazione di tali disposizioni, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

[3]  Cfr. i citati articoli 19 e 21 del D.Lgs. n. 81, e successive modificazioni.

[4]   La formulazione letterale della versione previgente del suddetto articolo 93, comma 1, non chiariva se la data del 30 agosto 2020 rappresentasse il termine entro cui potesse essere stipulato un rinnovo o una proroga in base alla deroga in esame oppure il limite di durata del rapporto (come rinnovato o prorogato in base alla stessa deroga). In merito, una faq pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che il termine del 30 agosto si riferiva alla durata dei rapporti di lavoro a termine (prorogati o rinnovati in base alla deroga in esame).

[5]     I contratti di apprendistato interessati dal citato comma 1-bis erano i seguenti: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; apprendistato di alta formazione o di ricerca.

Riccardo Fratini

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