DECRETO RILANCIO: ANTICIPAZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Le misure a sostegno del lavoro contenute nel DECRETO RILANCIO D.L. 34/2020, così come sembra che sarà convertito dalle Camere, riguardano, principalmente, la proroga degli ammortizzatori sociali e delle indennità spettanti ad alcune categorie di lavoratori, introdotti a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica; l’incremento di specifiche misure a sostegno della genitorialità; la semplificazione del contratto a termine; l’estensione del divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo; la promozione del lavoro agile.

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, si dispone, in particolare:

  • l’aumento della durata massima della cassa integrazione ordinaria e in deroga e dell’assegno ordinario (da nove) a diciotto settimane – di cui quattordici fruibili, ricorrendo determinate condizioni, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e quattro dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 – estendendola anche ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020. Nel corso dell’esame in V Commissione è stato disposto che coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici possono chiedere le suddette ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse ad esse relative, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Inoltre, sempre nel corso dell’esame in sede referente è stata rivista la disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, attribuendo agli stessi natura decadenziale, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la medesima prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell’INPS (artt. 68, 69 e 70);
  • il riconoscimento della cassa integrazione in favore degli operai agricoli, per eventi riconducibili alla predetta emergenza, in deroga a determinati limiti di fruizione posti dalla normativa vigente (art. 68, co. 1, lett. e));
  • per la concessione dell’assegno ordinario, la reintroduzione dell’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 68, co. 1, lett. b));
  • ad eccezione di determinate fattispecie relative alle aziende multilocalizzate, l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (art. 71, co. 1, cpv. 22-quater);
  • la previsione di una procedura di pagamento diretto della CIGO, integrata nel corso dell’esame in V Commissione (art. 71, co. 1, cpv. 22-quinquies);
  • l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio (nello stato di previsione del Ministero del lavoro) con dotazione, per il 2020, pari 2.673,2 mln di euro (importo così modificato nel corso dell’esame in V Commissione in luogo dei 2.740,8 milioni di euro attualmente previsti), al fine di garantire, se necessario, un ulteriore finanziamento degli strumenti di integrazione salariale. Nel coso dell’esame in sede referente, si è disposto l’impiego di parte delle predette risorse al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale che riconosce l’incremento dell’assegno mensile previsto in favore degli invalidi civili totali (fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese) a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (in luogo dei 60 richiesti dalla normativa vigente)  (art. 71, co. 1, cpv. 22-ter);
  • la previsione, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, di accedere alla CIG in deroga per un periodo massimo di nove settimane (art. 98, co. 7);
  • la proroga di due mesi della fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 (art. 92);
  • la proroga a tutto il 2020 della mobilità in deroga per i lavoratori che abbiano cessato il trattamento di integrazione salariale in deroga per il periodo 1° dicembre 2017 – 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla fruizione della NASpI (art. 87).

A seguito del perdurare dell’emergenza epidemiologica, il decreto rilancio proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità già riconosciute per il mese di marzo in favore di determinate categorie di lavoratori dal decreto cura Italia e ne introduce di nuove. Le suddette indennità di cui al D.L. 34/2020 sono riconosciute:

  • ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (600 euro per aprile e – se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – 1.000 euro per maggio) (art. 84, co. da 1 a 2);
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 3);
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (600 euro per aprile) (art. 84, co. 4);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (600 euro per aprile e 1.000 per maggio) (art. 84, co. 5 e 6);
  • agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (500 euro per aprile) (art. 84, co. 7);
  • ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 81);
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio). Come disposto nel corso dell’esame in V Commissione, per i lavoratori intermittenti è corrisposta la sola indennità prevista dall’art. 84, co. 8, lett. b)) per tale categoria di lavoratori (art. 84, co. 10);
  • ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. a));
  • ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio). Nel corso dell’esame in V Commissione è stato disposto che ai lavoratori intermittenti iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del trattamento di integrazione salariale, l’accesso alla suddetta indennità è riconosciuto in presenza almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio (art. 84, co. 8, lett. b));
  • ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. c));
  • agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, co. 8, lett. d));
  • ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 85);
  • ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 98);
  • ai lavoratori frontalieri residenti in Italia, a determinate condizioni e nel limite di spesa autorizzato di 6 mln di euro per il 2020 (art. 103-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione).

Viene disposto che le suddette indennità sono compatibili con l’assegno ordinario di invalidità (art. 86).

In merito ai congedi parentali e a quelli retribuiti per assistenza a familiari disabili, con il decreto rilancio:

  • viene aumentata (da 15) a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori lavoratori a causa della sospensione delle attività scolastiche, fruibile per figli fino a 12 anni e fino al 31 agosto 2020 (come disposto nel corso dell’esame in V Commissione, in luogo del 31 luglio 2020 attualmente previsto) (art. 72, co. 1, lett. a));
  • si prevede che del congedo non retribuito riconosciuto ai genitori dipendenti privati per la chiusura delle scuole si possa fruire in presenza di figli minori di 16 anni (art. 72, co. 1, lett. b));
  • viene incremento da 600 a 1.200 euro l’importo massimo complessivo del voucherbabysitting riconosciuto in alternativa al suddetto congedo (per i dipendenti del settore sanitario l’aumento è da 1.000 a 2.000 euro), prevedendo che lo stesso voucher possa essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi all’infanzia (art. 72, co. 1, lett. c));
  • si incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto per l’assistenza di familiari disabili (art. 73).

Alcune disposizioni disciplinano l’organizzazione del lavoro agile, in particolare:

  • per il settore privato, si dispone che, fino al 31 dicembre 2020, la suddetta modalità di svolgimento dell’attività lavorativa possa essere applicata dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e si introduce un diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 14, nonché, come precisato nel corso dell’esame in V commissione, dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (art. 90);
  • per il settore pubblico, in seguito a modifiche introdotte nel corso dell’esame in V Commissione, si dispone che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, co. 1, lett. a) del decreto cura Italia – secondo cui, in generale, il lavoro agile rappresenta, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro presso le PA e la presenza del personale è limitata agli atti indifferibili e non altrimenti eseguibili -, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Conseguentemente, si dispone che quanto previsto dal citato art. 87, c. 1, lett. a) del decreto cura Italia cessi di avere effetto dal 15 settembre 2020 (art. 263).

Il D.L. 34/2020 in esame reca, inoltre, alcune disposizioni in materia di contratti a termine, in particolare:

  • viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni (cd. causali) richieste dalla normativa vigente. Nel corso dell’esame in V Commissione è stato disposto che per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi (art. 93);
  • per la promozione del lavoro agricolo, si introduce la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanzadi stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti e nel limite di 2000 euro per il 2020 (art. 94).

Alcune disposizioni sono volte a promuovere e garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative. In particolare:

  • i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età e dello stato di salute (art. 83);
  • vengono previsti degli incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro (art. 95);
  • viene disposto l’utilizzo di 200 mln di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell’INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 95, c. 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione)

Ulteriori disposizioni del decreto rilancio prevedono:

  • l’estensione da 60 giorni a 5 mesi del divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi e la sospensione delle procedure in corso (art. 80);
  • che, come disposto nel corso dell’esame in V Commissione, in via eccezionale fino al 17 agosto 2020, la durata della procedura per il trasferimento d’azienda, in cui sono occupati complessivamente più di 15 lavoratori, in caso di mancato accordo tra cedente e cessionario, non può avere una durata inferiore a 45 giorni;
  • che il licenziamento sia escluso da quegli atti di costituzione o gestione del rapporto di lavoro compiuti o ricevuti dal somministratore che si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione (nuovo art. 80-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione);
  • la proroga al 31 luglio 2020 dell’equiparazione del periodo di quarantena alla degenza ospedaliera per i dipendenti pubblici con comprovata disabilità, che viene prorogata al 31 luglio 2020 (art. 74);
  • l’estensione da due a quattro mesi della sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (art. 76);
  • la semplificazione delle procedure concorsuali, prevedendo che le stesse, sino al 31 dicembre 2020, si svolgano in modalità decentrata e telematica (artt. 247-249);
  • l’istituzione presso l’Anpal del Fondo nuove competenze al fine di coprire gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti a seguito di una rimodulazione dell’orario di lavoro (art. 88);
  • in merito al riequilibrio finanziario dell’INPGI, la proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario (art. 192);
  • l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del lavoro, con lo scopo di programmare adeguate strategie occupazionali in conseguenza degli effetti dell’emergenza epidemiologica sul mercato del lavoro (art. 99);
  • l’estensione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio e di assunzioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata anche ai medici e agli operatori sanitari deceduti a causa del Covid-19 (art. 16-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione);
  • lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2020 per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali di risposta del numero unico 112 (art. 2, c. 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione;
  • con riferimento alle procedure concorsuali riservate bandite dalle pubbliche amministrazioni, la modifica del termine temporale per il conseguimento del requisito soggettivo di anzianità relativo alle suddette procedure, termine prorogato al 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2017 attualmente previsto (art. 4-bis, introdotto nel corso dell’esame in V Commissione).

Riccardo Fratini

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