Morte e infortunio sul lavoro da Covid

Durante l’emergenza epidemiologica da Covid molti lavoratori hanno avuto un infortunio sul lavoro ed alcuni sono andati incontro alla morte per questa malattia. Si può ottenere in questo caso un risarcimento del danno.

Ma cosa si può fare?

Di seguito si cercano di elencare alcuni rimedi che la legge appronta per questa fattispecie.

Tutela INAIL per la morte o l’infortunio da Covid

Quando l’infortunio o l’evento morte sono chiaramente connessi alla patologia da Covid-19 contratta, come deve essere riconosciuto dal medico che ha dichiarato il decesso, l’Istituto deve procedere ad accertare che l’evento sia occorso in occasione di lavoro e offrire le tutele previste dalla legge, che consistono nel risarcimento del danno o nel riconoscimento di una rendita (in denaro) per gli eredi.

Con circolare n. 13 del 3 aprile 2020, l’INAIL stessa chiariva che nei casi accertati di infezione da coronavirus (Sars- Cov-2) in occasione di lavoro «il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato».

Tale tutela può essere concessa anche qualora manchi una prova diretta che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro o in itinere.

Infatti, la tutela deve essere concessa quando vi sia anche solo una pluralità di indizi «gravi precisi e concordanti» tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice (Circ. INAIL 13/2020, pag. 7).

Perché si abbia una presunzione correttamente applicabile non occorre che i fatti su cui essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile del fatto noto, ma basta che il primo possa essere desunto dal secondo come conseguenza ragionevole, probabile e verosimile secondo un criterio di normalità (Circ. INAIL 20 maggio 2020, n. 22, pag. 4).

In ogni caso, anche laddove l’episodio che ha determinato il contagio non si ritenga presumibile o non possa essere provato secondo leggi scientifiche, l’accertamento medico-legale deve comunque seguire l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale (Circ. INAIL 13/2020, pag. 8).

Se quindi è ragionevole che il lavoratore abbia contratto la malattia da Covid-19 in occasione di lavoro e che da questo sia dipeso il suo stato di salute deteriorato o il decesso, l’INAIL riconosce una serie di prestazioni economiche di risarcimento del danno.

Se invece l’INAIL non ha riconosciuto questi elementi ed ha rigettato la domanda, si può proporre ricorso al Tribunale territoriale per questionare il giudizio errato. Rivolgiti al nostro studio per ulteriori informazioni.

Tutela risarcitoria contro il datore di lavoro

Qualora poi, in aggiunta, l’evento sia stato determinato da un inadempimento del datore di lavoro alle obbligazioni di sicurezza, come ad esempio:

  • Mancato aggiornamento del DVR
  • Mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
  • Mancato rispetto delle misure previste dalla legge (distanziamento, smart working)

in questo caso è possibile chiedere il risarcimento dei seguenti danni al datore di lavoro:

  • danno differenziale (patito dal lavoratore)
  • danno parentale da perdita di congiunto (in caso di morte)

Questi danni, prevalentemente non patrimoniali, sono gravi danni e possono essere valutati economicamente in misura molto consistente. Rivolgiti al nostro studio per ulteriori informazioni.

Riccardo Fratini

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