Parità di retribuzione tra uomini e donne

La parità di retribuzione tra uomini e donne anche nel lavoro privato è stata affermata lo scorso 3 giugno 2021 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Tesco Stores.

La Corte ha concluso che esiste un “principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per un «lavoro di pari valore“.

L’art. 157 TFUE, infatti, afferma che:

Ciascuno Stato membro assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore” e che “La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica (…) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro“.

Il caso di uomini e donne con diverse retribuzioni in base al sesso

I dipendenti della Tesco Stores di sesso femminile non avevano beneficiato di una retribuzione pari a quella corrisposta ai colleghi di sesso maschile per uno stesso lavoro.

A sostegno delle loro azioni volte a poter beneficiare della parità di retribuzione, le ricorrenti ritenevano che il loro lavoro e quello dei lavoratori di sesso maschile impiegati dalla Tesco Stores presso i centri di distribuzione della sua rete avessero pari valore e che esse hanno il diritto di confrontare il loro lavoro con quello di detti lavoratori, pur se svolto presso stabilimenti diversi.

La Corte condivideva questa impostazione.

Il principio di parità di retribuzione anche in Italia.

Ciò implica che anche in Italia le lavoratrici che sono pagate meno degli uomini per fare lo stesso lavoro o un lavoro “di pari valore” possono fare causa per ottenere una retribuzione pari a quella dei loro colleghi uomini.

Lo afferma anche l’art. 37 della Costituzione:

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Tuttavia, occorre stare attenti perché la parità di retribuzione è dovuta solo con riguardo alle medesime mansioni e solo in riferimento al minimo salariale, mentre sono consentiti trattamenti di miglior favore ad personam (Cass. S.U. sent. n. 4570 del 17.5.1996).

Class action delle donne pagate meno degli uomini

Con l’entrata in vigore della nuova azione di classe, le lavoratrici di un’impresa che siano pagate sistematicamente meno dei loro colleghi uomini possono promuovere un’azione di classe unica per vedersi riconosciuti i propri diritti.

In particolare, si può proporre l’azione inibitoria collettiva e l’azione risarcitoria per ottenere dal datore di lavoro che cessi la discriminazione illegittima.

Riccardo Fratini

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