DL LAVORO 2023

Il governo ha adottato il DL Lavoro 2023 contenente numerose novità in materia di occupazione e assistenza. Di seguito le principali misure.

Se tu o la tua azienda avete bisogno di ulteriori chiarimenti, però, non esitate a contattarci ai contatti previsti nell’apposita sezione oppure a lasciare i vostri dati sul nostro sito di studio, così da venire richiamati!

Riduzione del «cuneo fiscale»

•Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

•Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

•Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misura di inclusione sociale nel DL Lavoro 2023

Dal 1° gennaio 2024, con il DL Lavoro 2023 si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Requisiti economici

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

•un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

•un valore del reddito familiare inferiore alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Dal reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da parte degli stessi componenti. Va fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di Inclusione (ADI), di Reddito di Cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà;

•un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro (in pratica il valore massimo del patrimonio immobiliare è di 30mila euro, senza calcolare il valore della prima casa se quest’ultimo è al massimo di 150mila euro);

•un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Partecipazione degli enti del terzo settore

Il Decreto Lavoro 2023 stabilisce che i servizi territoriali per l’impiego operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore e che l’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi.

Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

Offerta di lavoro

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

•a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

•a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

Strumento di attivazione al lavoro

•Lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) è un sussidio pari ad un massimo di 350 euro rivolto ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6mila euro annui). Ha una durata di un massimo di 12 mesi, non è rinnovabile, e prevede l’obbligo della sottoscrizione al patto digitale, nonché la partecipazione a programmi formativi oppure a progetti utili alla collettività.

•Lo SDA spetta alle persone tra 18 e 59 anni, single o in coppia, in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui.

Incentivi all’occupazione nel DL Lavoro 2023

•I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

•Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

•Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine nel DL Lavoro 2023

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

•nei casi previsti dai contratti collettivi;

•per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;

•per sostituire altri lavoratori.

Contratto di prestazione occasionale nel settore turistico e termale

Con il DL Lavoro 2023 Il limite massimo del valore previsto per le prestazioni occasionali è innalzato a € 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Incentivi assunzione giovani NEET nel DL Lavoro 2023

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, nel DL Lavoro 2023, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani nelle seguenti condizioni:

a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani».

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro

•Il Decreto prevede che le numerose informazioni previste dal D.L. Trasparenza 222 (di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), dell’ articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152), possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

•Ciò semplifica molto gli obblighi di comunicazione per i datori di lavoro.

•Il datore di lavoro, tuttavia, sarò ancora tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di  monitoraggio integralmente automatizzati, della  gestione  o  della  cessazione   del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro nel DL lavoro 2023

•Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

•Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

•Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nuova Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione

Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non imputabili al datore di lavoro, su domanda dell’azienda, anche qualora si trovi in stato di liquidazione, il Ministero del lavoro e delle politiche social può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti.

Riccardo Fratini

Lascia un commento

Torna in alto
Chiama Ora