Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 8628 del 7 maggio 2020 hanno chiarito la ripartizione degli oneri fiscali in materia di occupazione di suolo pubblico, affermando alcuni principi:
- A pagare deve essere chi materialmente occupa il suolo pubblico a prescindere dal destinatario della concessione;
- La concessione ad occupare il suolo pubblico non si può trasferire con negozio traslativo di autonomia privata
La tassa per l’occupazione suolo pubblico
La “tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” (in acronimo tosap) in Italia, è un tributo che viene applicato per le occupazioni di qualsivoglia tipologia dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province come strade, piazze, parchi.
Disciplina elementare
Disciplinata inizialmente dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, a decorrere dal 1º gennaio 1994, e stata poi normata dal dgs. 15 novembre 1993, n. 507, quest’ultimo a riguardo modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1993, n. 566 assieme all’imposta comunale sulla pubblicità.
Il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 aveva disposto, l’abrogazione della tassa a partire dal 1º gennaio 1999 consentendo però a comuni e province di istituire, per mezzo di delibera regolamentare, un canone per le occupazioni, anche abusive, di aree pubbliche. Successivamente la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha reintrodotto la tassa, apportando modifiche al canone.
Presupposti per l’applicazione
La legge non pone alcun obbligo circa la istituzione dello stesso ma lascia alla discrezionalità dei comuni e delle province ogni decisione in proposito.
Il presupposto della tassa di occupazione suolo pubblico ed i soggetti interessati
L’art. 38 del d.lgs. n. 507/1993, indica analiticamente tutti i tipi di occupazione la cui esistenza fa sorgere, in capo al soggetto passivo, l’obbligo di versare la Tosap.
Possiamo identificare pertanto due tipologie di presupposti per l’applicazione della Tosap:
- l’occupazione di uno spazio, anche sovrastante o sottostante appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di altro ente;
- il vantaggio economico che dall’occupazione deriva.
Se la durata dell’occupazione è superiore all’anno la tassa si definisce permanente, altrimenti è temporanea. Circa la regolamentazione, spetta ai comuni ed alle provincie emanare un regolamento che, in ottemperanza alle norme in materia di finanza locale, disciplini le modalità di attuazione e di riscossione della tassa, nonché le eventuali condizioni di esonero.
Soggetti attivi e passivi
Con riferimento al creditore e al debitore del tributo, è sempre l’articolo l’art. 39 del d.lgs. n. 507/1993 che definisce i soggetti interessati alla Tosap, nello specifico soggetti attivi e passivi:
«La tassa è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio”» |
Sono soggetti attivi, o creditori dell’imposta, pertanto il comune o la provincia. Sono soggetti passivi, o debitori dell’imposta invece, coloro che occupano il suolo pubblico, identificati come i soggetti titolari del provvedimento autorizzazione e/o concessione emesso dai comuni e dalle province, indipendentemente dalla persona che utilizza in concreto lo spazio interessato. in ultima analisi, in mancanza di atti di concessione o autorizzazione, il soggetto passivo d’imposta risulta essere l’occupante di fatto.