Il TFR non versato al Fondo di Tesoreria INPS non diventa, per questo, un credito soltanto previdenziale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, chiariscono che resta retribuzione differita: se il datore è insolvente, il lavoratore può far valere le quote non versate nella procedura concorsuale e, alle condizioni previste, ricorrere al Fondo di garanzia. Occorre però distinguere i due Fondi e controllare quali importi siano stati effettivamente trasferiti.
Cosa hanno deciso le Sezioni Unite il 7 ottobre 2026
Con la sentenza n. 26356/2026, le Sezioni Unite civili hanno risolto un contrasto interpretativo sulle quote di TFR che il datore di lavoro doveva versare al Fondo di Tesoreria INPS. Il dubbio riguardava la natura di queste somme: credito retributivo del lavoratore oppure prestazione previdenziale da chiedere esclusivamente all’ente?
La Corte ha ricondotto il TFR all’art. 2120 del codice civile: si tratta di retribuzione differita, con funzione previdenziale in senso lato, il cui credito diviene esigibile alla cessazione del rapporto. L’obbligo di versare le quote al Fondo di Tesoreria non modifica questa qualificazione. Il datore di lavoro insolvente non diventa un semplice incaricato materiale del pagamento e, per le quote non versate, conserva la propria responsabilità verso il dipendente.
Ne deriva una conseguenza concreta: quando il datore è sottoposto a liquidazione giudiziale, il lavoratore ha titolo per chiedere l’ammissione al passivo del credito relativo alle quote di TFR maturate e non versate al Fondo. Nei presupposti previsti dalla legge può poi chiedere l’intervento sostitutivo del Fondo di garanzia INPS.
La pronuncia ha respinto il terzo motivo del ricorso dell’INPS e rimesso gli altri motivi alla Sezione lavoro: è quindi corretto distinguere il principio di diritto ormai enunciato dalle ulteriori questioni del giudizio originario, non definitivamente esaminate dalle Sezioni Unite.
Fondo di Tesoreria e Fondo di garanzia: perché non sono la stessa cosa
Il Fondo di Tesoreria, istituito dall’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006, è gestito dall’INPS per conto dello Stato e riguarda le quote di TFR che devono essere versate al Fondo invece di restare nella disponibilità dell’impresa, quando ricorrono i requisiti previsti. Normalmente il TFR viene liquidato dal datore, anche per la quota di competenza del Fondo, tramite il meccanismo di conguaglio; il pagamento diretto del Fondo segue specifiche condizioni e modalità.
Il Fondo di garanzia del TFR, previsto dall’art. 2 della legge n. 297/1982, ha invece una finalità distinta: intervenire, secondo requisiti e procedure specifici, quando il datore è insolvente e non paga il credito spettante al lavoratore. Non coincide con il conto di Tesoreria e non eroga automaticamente qualunque somma non pagata.
La Cassazione chiarisce come i due strumenti si coordinano. Per le quote regolarmente trasferite al Fondo di Tesoreria si applica il regime di tale Fondo; per le quote non versate, rimaste a carico del datore insolvente, permane il credito retributivo del lavoratore e può operare, ricorrendone i presupposti, la tutela del Fondo di garanzia. È importante ricostruire senza duplicazioni le quote già pagate, quelle effettivamente versate e quelle rimaste insolute.
Per il Fondo di garanzia, l’INPS indica requisiti diversi secondo che l’impresa sia o meno assoggettabile a procedura concorsuale: il percorso illustrato dalla sentenza riguarda specificamente l’insolvenza con domanda di ammissione al passivo.
La soglia delle aziende: cosa cambia nel 2026
La sentenza n. 26356/2026 richiama il regime introdotto dal 1° gennaio 2007, che prevedeva il versamento al Fondo di Tesoreria per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti. Ma non bisogna trasformare quel dato storico in una regola invariata per ogni periodo di paga successivo.
La scheda INPS aggiornata nel 2026, sulla base della legge n. 199/2025 e della circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, indica un requisito dimensionale ordinario basato sulla media annuale degli occupati dell’anno precedente: 60 addetti per i periodi di paga 2026 e 2027, 50 dal 2028 al 2031 e 40 dal 1° gennaio 2032. Sono inoltre contemplate situazioni specifiche di lavoratori transitati in operazioni societarie.
Per ricostruire un credito TFR occorre dunque considerare l’anno in cui la quota è maturata, i requisiti applicabili a quel periodo, le eventuali vicende aziendali e la destinazione del TFR scelta dal lavoratore. La modifica delle soglie non muta il principio affermato dalla Cassazione sulla natura retributiva del TFR; cambia invece la verifica concreta dell’obbligo di versamento.
Come può agire il lavoratore se l’impresa è in liquidazione giudiziale
La prima verifica è contabile e documentale: occorre ricostruire il TFR maturato e confrontarlo con quanto già ricevuto, con le quote effettivamente affluite al Fondo di Tesoreria e con quelle rimaste insolute. La circostanza che una quota fosse destinata al Fondo non prova, da sola, che il versamento sia avvenuto.
Se il datore di lavoro è assoggettato a liquidazione giudiziale, il dipendente deve verificare le modalità e i termini per presentare la domanda di ammissione al passivo del credito ancora dovuto. Il principio delle Sezioni Unite conferma la sua legittimazione a far valere anche le quote non trasferite alla Tesoreria. La domanda va impostata sulla posizione specifica, tenendo conto di quanto è stato già versato o liquidato.
Dopo l’accertamento del credito nella procedura e se ricorrono tutti i requisiti di legge, può essere richiesta la prestazione del Fondo di garanzia INPS. La sentenza non equivale a un pagamento automatico e non elimina gli adempimenti previsti dalla legge n. 297/1982 e dalle istruzioni dell’Istituto.
Quali documenti e verifiche servono
Per valutare il credito possono risultare rilevanti: contratto di lavoro e documenti sulle eventuali cessioni d’azienda; comunicazione di cessazione; buste paga e prospetto di liquidazione del TFR; importi già incassati; documentazione sulla destinazione delle quote; dati e comunicazioni disponibili sui versamenti al Fondo di Tesoreria; estremi della procedura concorsuale e documentazione del credito ammesso, quando già disponibile.
Le regole di accesso al Fondo di garanzia cambiano quando il datore non è assoggettabile a procedura concorsuale: in tale situazione l’INPS richiede condizioni e verifiche proprie, incluse quelle sull’esecuzione forzata rimasta infruttuosa. È necessario quindi identificare il percorso applicabile, non utilizzare indistintamente le istruzioni previste per la liquidazione giudiziale.
Cosa devono considerare datori di lavoro e professionisti
Dal lato aziendale la decisione rende particolarmente importante riconciliare gli accantonamenti TFR, i versamenti effettivamente effettuati al Fondo di Tesoreria, le somme erogate ai lavoratori e i conguagli. La gestione del Fondo non trasforma automaticamente il credito retributivo in un debito esclusivo dell’INPS in caso di omissione. Queste verifiche possono coinvolgere anche consulente del lavoro, responsabile amministrativo e professionisti che assistono l’impresa nella crisi.
Se il problema riguarda invece la scelta iniziale sulla destinazione del TFR, è distinto da quello esaminato dalle Sezioni Unite: sul sito è disponibile l’approfondimento TFR3 2026 e scelta della destinazione del TFR. Per le questioni generali di recupero di crediti derivanti dal rapporto si può consultare anche la pagina dedicata al recupero dei crediti di lavoro.
Domande frequenti
Il TFR diventa un contributo previdenziale se è destinato alla Tesoreria INPS?
No. Le Sezioni Unite distinguono le modalità di versamento e riscossione dal titolo del credito del lavoratore: il TFR disciplinato dall’art. 2120 c.c. conserva natura di retribuzione differita, pur avendo una funzione previdenziale in senso lato.
Se il datore non ha versato le quote, deve pagarle sempre il Fondo di Tesoreria?
No: il meccanismo di Tesoreria va distinto dalla copertura del Fondo di garanzia. Per le quote non trasferite e in caso di insolvenza il lavoratore può far valere il credito verso il datore nella procedura; l’eventuale intervento del Fondo di garanzia richiede i presupposti di legge.
La decisione riguarda anche il TFR destinato a un fondo pensione?
La sentenza n. 26356/2026 decide sul Fondo di Tesoreria, non sulla diversa disciplina delle posizioni di previdenza complementare. Per i versamenti omessi a una forma pensionistica complementare esistono regole e tutele specifiche, da esaminare separatamente.
Quando richiedere una verifica del proprio TFR
Se il rapporto è terminato, il TFR è rimasto in tutto o in parte impagato e l’impresa è in difficoltà o sottoposta a procedura concorsuale, è utile far verificare prospetto TFR, destinazione delle quote, pagamenti già ricevuti, stato della procedura e documentazione disponibile. La valutazione serve a individuare il credito realmente azionabile e il percorso corretto, senza sovrapporre Fondo di Tesoreria e Fondo di garanzia.
Fonti ufficiali
Fonti consultate il 12 ottobre 2026: Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 26356/2026, scheda ufficiale e testo integrale della pronuncia; INPS, Fondo di Tesoreria e soglie aggiornate al 2026; INPS, Fondo di garanzia TFR: requisiti e domanda; INPS, circolare n. 12 del 5 febbraio 2026.
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