Il licenziamento del dirigente: una disciplina speciale
Nel diritto del lavoro, il dirigente occupa una posizione distinta rispetto alla generalità dei lavoratori subordinati. Autonomia decisionale, responsabilità strategica e rappresentanza dell’impresa incidono anche sulle regole del recesso.
Per il dirigente non opera automaticamente lo stesso regime previsto per gli altri lavoratori dalla legge n. 604/1966. La disciplina concreta dipende dal contratto individuale e dal CCNL applicabile, oltre che dai principi di correttezza, buona fede e divieto di discriminazione. In molti contratti collettivi la legittimità del recesso è collegata alla giustificatezza e, se questa manca, può essere prevista un’indennità supplementare.
Contenuto aggiornato al 17 settembre 2026. La giustificatezza non coincide con la giusta causa e non autorizza un recesso arbitrario: la valutazione deve essere riferita al rapporto concreto e alle regole contrattuali applicabili.
Che cosa si intende per “giustificatezza”
La giustificatezza del licenziamento è una categoria elaborata dalla giurisprudenza e dalla contrattazione collettiva. La posizione fiduciaria del dirigente ha rilievo, ma il venir meno della fiducia deve essere collegato a circostanze concrete, plausibili e coerenti con il ruolo ricoperto.
Il datore può quindi recedere anche senza contestare un illecito disciplinare qualificato come giusta causa, quando esistono ragioni oggettive che rendono non sostenibile la prosecuzione del rapporto dirigenziale. Il giudice può però verificare la non arbitrarietà, la non discriminatorietà e la buona fede del recesso.
Fiducia e posizione apicale
Il dirigente prende decisioni con effetti diretti sull’organizzazione e sul patrimonio aziendale. Per questo il vincolo fiduciario è più intenso, ma non si presume automaticamente violato: occorre indicare i fatti o il mutamento organizzativo che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto.
Riorganizzazione, perdita di sintonia con la strategia aziendale, risultati gestionali o condotte professionali possono assumere rilievo, purché siano rappresentati in modo trasparente e non siano un pretesto per eludere tutele imperative.
La differenza con la “giusta causa”
La giusta causa prevista dall’art. 2119 del codice civile presuppone una condotta così grave da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. La giustificatezza del recesso dirigenziale è invece una verifica distinta, spesso regolata dal CCNL, che considera l’affidamento, l’organizzazione e l’equilibrio fiduciario complessivo.
- la ragione del recesso deve essere concreta e verificabile;
- non può fondarsi su discriminazione, ritorsione o abuso del potere datoriale;
- la conseguenza economica dipende dal CCNL applicabile e dalla concreta ricostruzione del rapporto.
Le garanzie e l’indennità prevista dal CCNL
Il dirigente ha diritto a conoscere le ragioni del recesso secondo quanto previsto dalla legge, dal contratto individuale e dal CCNL. Se il licenziamento è ingiustificato, l’eventuale indennità supplementare dipende dal contratto collettivo applicabile e dalle circostanze del caso: non esiste un intervallo unico valido per ogni dirigente.
Per stabilire se l’indennità spetta e come calcolarla occorre quindi verificare il CCNL, l’anzianità, la qualifica, la procedura seguita e la motivazione comunicata.
Fonti ufficiali
- Corte di Cassazione, Rassegna mensile maggio 2022, sentenza n. 17689/2022
- Corte di Cassazione, rassegna civile 2024
- Corte costituzionale, sentenza n. 141/2025
- Corte di Cassazione, rassegna civile 2018: giustificatezza del recesso dirigenziale
- Normattiva, codice civile: art. 2119
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