Consulta: indennità risarcitoria nella PA e irrilevanza dell’emolumento di fine rapporto

La decisione della Corte costituzionale n. 144/2025

Con la sentenza n. 144 del 7 ottobre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 63, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego, T.U.P.I.), come modificato dal d.lgs. n. 75/2017.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, nell’ambito di un giudizio relativo alla liquidazione dell’indennità risarcitoria spettante a un dipendente pubblico illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato.

Il punto controverso riguardava la base di calcolo dell’indennità: se la stessa dovesse essere determinata con riferimento all’ultima retribuzione utile ai fini del TFR o, invece, tenendo conto dell’emolumento effettivo di fine rapporto spettante al lavoratore (ossia l’IPS – indennità premio di servizio – per chi non aveva optato per il TFR).


La questione sollevata dal giudice di Trento

Il giudice rimettente aveva ritenuto che l’art. 63, comma 2, T.U.P.I., nel prevedere che l’indennità risarcitoria dovesse essere calcolata “in misura pari all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”, producesse una disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici:

  • da un lato, coloro che avevano optato per il TFR (base di calcolo più ampia);
  • dall’altro, coloro rimasti nel regime dell’IPS, con base retributiva più ristretta.

Secondo il giudice a quo, la ratio del rimedio risarcitorio avrebbe imposto di commisurare l’indennità al trattamento effettivamente spettante al lavoratore in base al regime pensionistico di appartenenza, e non a un parametro astratto legato al TFR.


La risposta della Corte costituzionale

La Consulta ha respinto la questione, chiarendo che il riferimento al TFR contenuto nell’art. 63, comma 2, T.U.P.I. non è un richiamo materiale al regime previdenziale, bensì un parametro astratto di calcolo.

In altri termini, la norma individua nel TFR una base di riferimento uniforme e neutrale per determinare l’indennità risarcitoria dovuta in caso di licenziamento illegittimo nel pubblico impiego contrattualizzato.
L’obiettivo del legislatore, intervenuto con il d.lgs. n. 75/2017, è stato quello di armonizzare i rimedi contro l’illegittimo recesso, garantendo parità di trattamento tra tutti i lavoratori pubblici, indipendentemente dal regime di fine rapporto (IPS o TFR).

La Corte ha evidenziato che la scelta di mantenere il vecchio sistema IPS o di optare per il TFR riguarda la fase fisiologica della cessazione del rapporto di lavoro, e non incide sulla fase patologica, ossia quella della tutela risarcitoria conseguente a un licenziamento illegittimo.


Il principio affermato dalla Consulta

Secondo la Corte costituzionale, l’indennità risarcitoria di cui all’art. 63 T.U.P.I. va commisurata a un parametro unitario, astrattamente individuato nella “retribuzione utile per il calcolo del TFR”, che vale per tutti i dipendenti pubblici.
L’eventuale differenza tra IPS e TFR non è quindi rilevante ai fini della determinazione del risarcimento.

Questo approccio consente di:

  • assicurare omogeneità di trattamento tra i lavoratori pubblici illegittimamente licenziati;
  • evitare che la diversa base retributiva legata al regime previdenziale produca effetti discriminatori;
  • mantenere la coerenza del sistema rispetto al principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost.

Una conferma del principio di parità nel pubblico impiego

La sentenza n. 144/2025 conferma l’impostazione secondo cui la tutela contro il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego contrattualizzato deve essere unitaria e coerente con quella prevista per il lavoro privato, pur nel rispetto delle peculiarità dell’impiego pubblico.

La Consulta riconosce, ancora una volta, la funzione compensativa e non retributiva dell’indennità ex art. 63 T.U.P.I.: essa non dipende dal trattamento di fine rapporto effettivo, ma serve a ristorare il danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittima estromissione, in aggiunta alla reintegrazione.


Conclusioni

La Corte costituzionale ha dunque chiarito che, in caso di licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, l’indennità risarcitoria va calcolata sulla base del parametro TFR, a prescindere dal regime previdenziale del lavoratore.
Non si tratta di un’ingiustificata disparità, ma di una scelta di uniformità normativa volta a garantire equità e certezza nell’applicazione della tutela economica.

Il principio di parità, applicato alla dimensione patologica del rapporto di lavoro, rafforza l’idea che il pubblico impiego contrattualizzato sia ormai pienamente inserito nella logica del diritto del lavoro comune, anche sotto il profilo risarcitorio.


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Riccardo Fratini

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