TFR3 2026: chi deve compilarlo, il termine di 60 giorni e cosa succede se non si sceglie

TFR3 2026

In sintesi

Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole sulla destinazione del TFR per i nuovi assunti del settore privato. Vediamo come funziona il TFR3, quali scelte effettuare entro 60 giorni e cosa accade in mancanza di una scelta.

Dal 1° luglio 2026 sono cambiate le regole sulla destinazione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione. Il nuovo modulo TFR3, adottato con decreto interministeriale del 4 settembre 2026, serve a raccogliere le informazioni sulla precedente posizione lavorativa e previdenziale del dipendente e, nei casi previsti, a consentirgli di scegliere dove destinare il TFR maturando.

Per i lavoratori interessati il termine centrale è di 60 giorni dalla data di assunzione. Entro questo periodo può essere esercitata una scelta espressa; quando invece ricorrono i presupposti previsti dalla legge e il lavoratore non effettua alcuna scelta, può operare il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

In breve

Per le assunzioni successive al 30 giugno 2026 occorre anzitutto distinguere tra:

  • lavoratore alla prima assunzione;
  • lavoratore che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro ma non ha una posizione di previdenza complementare alimentata dal TFR ancora in essere;
  • lavoratore che ha già una posizione di previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR.

Le conseguenze non sono uguali.

Per questo il nuovo TFR3 non è semplicemente un modulo con cui scegliere “azienda o fondo pensione”: serve prima di tutto a ricostruire la situazione previdenziale del lavoratore e ad applicare correttamente la disciplina prevista per il suo caso.

Che cos’è il nuovo modulo TFR3

Il TFR3 è stato istituito dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 4 settembre 2026.

La disciplina attua le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 all’art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Il modulo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026 e contiene:

  • l’attestazione dell’informativa ricevuta dal datore di lavoro;
  • le dichiarazioni sulla precedente situazione lavorativa e previdenziale;
  • le opzioni che il lavoratore può esercitare;
  • le informazioni sugli effetti dell’adesione automatica.

Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal dipendente e rilasciargliene copia.

A chi si applica il TFR3

Il primo dato da verificare è se il rapporto iniziato dal 1° luglio 2026 rappresenti una prima assunzione oppure una successiva assunzione.

Il modulo chiede infatti espressamente al lavoratore di dichiarare la propria situazione.

Per chi ha già lavorato occorre poi stabilire se esista ancora una posizione di previdenza complementare alla quale venga destinato tutto o parte del TFR.

Questa distinzione è decisiva perché il nuovo automatismo non produce gli stessi effetti in tutte le ipotesi.

Prima assunzione: cosa può scegliere il lavoratore

Per il lavoratore alla prima assunzione nel settore privato, il nuovo sistema prevede l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla normativa, salvo che entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore eserciti una diversa opzione.

Nel periodo di 60 giorni il dipendente può, in particolare:

1. Destinare il TFR alla forma pensionistica prevista per l’adesione automatica

Il lavoratore può confermare la destinazione alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili.

2. Scegliere un’altra forma di previdenza complementare

È possibile rinunciare alla forma individuata dal meccanismo automatico e destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare liberamente scelta.

3. Mantenere il TFR secondo il regime dell’art. 2120 c.c.

Il lavoratore può anche rinunciare all’adesione automatica e mantenere il TFR secondo la disciplina ordinaria dell’art. 2120 c.c.

Quando ne ricorrono i presupposti, il TFR viene conferito al Fondo di Tesoreria INPS anziché rimanere materialmente presso l’impresa.

La scelta di mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare può essere successivamente modificata: il lavoratore può in futuro decidere di destinare il TFR maturando a un fondo pensione.

Cosa succede se il lavoratore non sceglie entro 60 giorni

Questa è la principale novità introdotta dal 1° luglio 2026.

Per il lavoratore alla prima assunzione che non esercita una diversa opzione entro 60 giorni opera l’adesione automatica.

Il lavoratore viene iscritto alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicabili nell’azienda.

Se esistono più forme collettive, in linea generale viene individuata quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell’impresa, salvo una diversa previsione aziendale.

In mancanza della forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, trova applicazione la forma pensionistica complementare residuale prevista dalla normativa.

L’adesione automatica non riguarda soltanto il TFR

È un punto particolarmente importante.

Il nuovo meccanismo può comportare:

TFR + contribuzione del datore di lavoro + contribuzione del lavoratore

nelle misure stabilite dagli accordi collettivi applicabili.

Non si tratta quindi semplicemente di stabilire dove “depositare” il TFR.

Per il lavoratore la scelta può incidere sulla propria posizione previdenziale complementare e sulla contribuzione collegata al rapporto di lavoro.

Da quando decorre l’adesione automatica

Se scadono i 60 giorni senza che sia stata esercitata una diversa opzione, il datore comunica l’adesione alla forma pensionistica di destinazione e inizia i versamenti dal mese successivo.

Ma il meccanismo produce effetti dalla data dell’assunzione.

Di conseguenza, i versamenti comprendono anche quanto dovuto per il periodo trascorso dall’assunzione fino alla scadenza del termine dei 60 giorni.

Chi ha già lavorato: le regole sono diverse

Il lavoratore assunto dopo il 30 giugno 2026 che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro non deve essere automaticamente trattato come un lavoratore alla prima occupazione.

Occorre distinguere due casi.

Il lavoratore non ha una previdenza complementare alimentata dal TFR ancora attiva

Se il lavoratore dichiara di non avere in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare alla quale venga destinato tutto o parte del TFR, non opera il nuovo meccanismo di adesione automatica.

Il TFR viene regolato secondo l’art. 2120 c.c. e, quando previsto, conferito al Fondo di Tesoreria INPS.

Resta comunque possibile scegliere successivamente di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.

Il lavoratore ha già un fondo pensione alimentato dal TFR

La disciplina cambia se il lavoratore ha invece già in essere una posizione di previdenza complementare alla quale viene destinato tutto o parte del TFR.

In questo caso ha 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare a quale forma pensionistica destinare il TFR che matura nel nuovo rapporto.

Se non effettua la scelta, opera l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla disciplina applicabile al nuovo rapporto.

Si può lasciare il TFR in azienda anche se si aveva già un fondo pensione?

Non sempre.

Se al momento della nuova assunzione è ancora in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare alimentata con tutto o parte del TFR, il nuovo TFR3 non prevede, per quella situazione, la semplice scelta di riportare il TFR integralmente nel regime ordinario dell’art. 2120 c.c.

Il lavoratore può invece indicare la forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando.

Diverso è il caso di chi non abbia più una posizione alimentata da TFR in essere, per esempio perché la precedente posizione sia stata integralmente riscattata: in tale ipotesi non opera l’automatismo previsto per chi conserva una posizione previdenziale complementare attiva.

Quali informazioni deve fornire il datore di lavoro

Il TFR3 contiene una specifica attestazione relativa all’informativa datoriale.

Il lavoratore deve ricevere informazioni, tra l’altro, su:

  • accordi e contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • forma pensionistica alla quale condurrebbe l’adesione automatica;
  • funzionamento del meccanismo automatico;
  • possibilità di esercitare una scelta entro 60 giorni;
  • alternative disponibili per la destinazione del TFR.

Non è quindi sufficiente consegnare materialmente il modulo senza fornire le informazioni richieste dalla legge.

Cosa deve fare il datore dopo aver ricevuto il modulo

Il datore di lavoro deve:

  1. acquisire le dichiarazioni del dipendente;
  2. individuare il regime applicabile alla sua situazione;
  3. conservare il TFR3;
  4. rilasciarne copia al lavoratore;
  5. applicare la scelta effettuata;
  6. se opera l’adesione automatica, comunicarla alla forma pensionistica interessata;
  7. effettuare i versamenti secondo la decorrenza prevista.

Il nuovo modulo assume quindi rilievo anche sotto il profilo degli adempimenti aziendali e della prova delle informazioni fornite al lavoratore.

Il TFR3 può essere compilato online?

Il decreto prevede espressamente anche una futura versione digitale.

Il Ministero renderà nota la data dalla quale il TFR3 potrà essere compilato online ed eventualmente notificato direttamente al datore di lavoro.

Le modalità tecniche di identificazione, compilazione, notifica, presa in carico e conservazione dovranno essere definite con un successivo provvedimento.

Pertanto la previsione della procedura digitale non significa che tutte queste funzionalità siano già operative oggi.

Il termine di 60 giorni può essere ignorato?

No.

Per i lavoratori ai quali si applica il nuovo automatismo, il decorso del termine può produrre effetti sostanziali sulla destinazione del TFR e sull’adesione alla previdenza complementare.

È quindi opportuno che il lavoratore verifichi tempestivamente:

  • quale CCNL gli viene applicato;
  • quale fondo collettivo è previsto;
  • se possiede già una posizione previdenziale complementare;
  • se a tale posizione viene conferito il TFR;
  • quale scelta intenda effettuare entro il termine.

Anche il datore di lavoro ha interesse a raccogliere correttamente e in forma documentabile le informazioni necessarie.

Il nuovo TFR3 vale anche per i lavoratori domestici?

Il nuovo meccanismo di adesione automatica previsto per i lavoratori alla prima assunzione esclude i lavoratori domestici. Il Ministero presenta infatti il TFR3, per questa nuova disciplina, con espressa esclusione dei collaboratori domestici.

Un esempio pratico

Un lavoratore viene assunto per la prima volta nel settore privato il 15 settembre 2026.

Da quella data decorre il termine di 60 giorni.

Durante questo periodo può decidere, ricorrendone i presupposti, di:

  • aderire alla previdenza complementare individuata dal proprio contratto collettivo;
  • scegliere un’altra forma pensionistica;
  • mantenere il TFR nel regime dell’art. 2120 c.c.

Se non effettua una diversa scelta entro il termine, opera il meccanismo di adesione automatica previsto dalla legge.

La contribuzione viene materialmente versata dal datore secondo le tempistiche previste, ma l’adesione e gli importi dovuti vengono ricondotti alla data di assunzione.

Perché il TFR3 merita attenzione

La riforma entrata in vigore dal 1° luglio 2026 riduce sensibilmente il periodo nel quale il lavoratore deve compiere la propria scelta e rafforza il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

La corretta compilazione del TFR3 richiede però di distinguere situazioni diverse.

In particolare, il trattamento cambia a seconda che il dipendente:

  • sia alla prima assunzione;
  • abbia già lavorato senza una posizione previdenziale alimentata dal TFR;
  • abbia invece una posizione di previdenza complementare ancora attiva alla quale viene conferito il TFR.

Per questo, prima di scegliere, può essere opportuno verificare non soltanto il modulo ma anche il CCNL applicato, la precedente posizione previdenziale e le conseguenze economiche della scelta.


Domande frequenti

Quanto tempo ho per compilare il TFR3?

Per le ipotesi disciplinate dalla nuova normativa il termine rilevante è di 60 giorni dalla data di assunzione.

Se non compilo il TFR3 il TFR resta automaticamente in azienda?

No. Per i lavoratori ai quali si applica il nuovo meccanismo di adesione automatica può avvenire esattamente il contrario: trascorsi i 60 giorni senza una diversa scelta, il TFR viene destinato alla forma pensionistica individuata dalla legge.

Posso scegliere un fondo pensione diverso da quello del mio CCNL?

Nei casi previsti è possibile effettuare un’adesione esplicita a una diversa forma pensionistica complementare entro il termine previsto.

Se scelgo di lasciare il TFR fuori dal fondo pensione posso cambiare idea?

Per il lavoratore che può scegliere il mantenimento del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c., la scelta può essere successivamente modificata in favore della previdenza complementare.

Ho già un fondo pensione dal precedente lavoro: posso lasciare il nuovo TFR in azienda?

Se è ancora in essere un’adesione a una forma pensionistica alimentata dal TFR, la disciplina è diversa da quella prevista per chi non possiede tale posizione. Il lavoratore deve indicare entro 60 giorni la forma pensionistica cui destinare il TFR maturando; in mancanza opera l’adesione automatica.


Fonti normative e istituzionali

  • Decreto interministeriale 4 settembre 2026, con allegato il modulo TFR3.
  • Ministero del Lavoro – “Adottato il nuovo modulo TFR3”, 10 settembre 2026.
  • Ministero del Lavoro – FAQ sulla previdenza complementare.
  • COVIP – disciplina dell’adesione automatica.

Metterei questi quattro collegamenti anche nel corpo dell’articolo, vicino alle affermazioni più rilevanti, non soltanto in fondo.

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Riccardo Fratini

Avvocato del lavoro e della previdenza sociale.
Attività professionale, studio e ricerca in materia di diritto del lavoro, previdenza sociale e pubblico impiego.