Le ferie vanno pagate quanto il lavoro

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza Causa C-217/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, ha affermato che le ferie vanno pagate quanto il lavoro effettivo.

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In particolare, la Corte ha ritenuto che:

“L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e a prassi nazionali in forza delle quali, allorché un lavoratore inabile al lavoro a causa di malattia esercita il suo diritto alle ferie annuali retribuite, al fine di determinare l’importo della retribuzione che gli sarà riconosciuta a titolo di ferie annuali retribuite viene presa in considerazione la riduzione, conseguente all’inabilità al lavoro, dell’importo della retribuzione che ha percepito durante il periodo di lavoro precedente a quello nel corso del quale le ferie annuali sono richieste”.

La Corte ha dichiarato che la sopravvenienza di un’inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore. È in sostanza quanto risulta altresì dalla Convenzione n. 132 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, i cui principi devono essere presi in considerazione, in forza del considerando 6 della direttiva 2003/88, al fine di interpretarla. Infatti, come emerge dall’articolo 5, paragrafo 4, di tale convenzione, le assenze per malattia devono essere considerate come assenze dal lavoro «per motivi indipendenti dalla volontà dell’interessato», che devono essere «calcolate nel periodo di servizio» (v., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2018, Dicu, C‑12/17, EU:C:2018:799, punto 32).

Ne consegue che il diritto di un lavoratore alle ferie minime annuali retribuite, garantito dal diritto dell’Unione, non può subire limitazioni per il fatto che il lavoratore non ha potuto adempiere il suo obbligo di lavorare a causa di una malattia durante il periodo di riferimento (v., in tale senso, sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria e Iccrea Banca SpA, C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

Così, la Corte ha dichiarato che l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17, EU:C:2018:1018, punto 44).

Nel caso di specie, è pacifico che, in forza delle disposizioni e della prassi nazionali applicabili al procedimento principale, l’importo della retribuzione versata al ricorrente nel procedimento principale durante le sue ferie annuali retribuite è lo stesso che egli ha percepito durante il periodo di riferimento. Il governo dei Paesi Bassi ne ha concluso, nelle osservazioni scritte presentate alla Corte, che il ricorrente nel procedimento principale è stato così posto, durante il periodo di ferie annuali, in una situazione economica paragonabile a quella in cui si trovava durante il periodo di riferimento.

Non è quindi legittima una normativa o una prassi nazionale secondo la quale l’importo della retribuzione percepita da un lavoratore durante le sue ferie annuali retribuite è minore di quello normale, a causa della riduzione dovuta a una situazione di inabilità al lavoro a causa di malattia, il che equivale, in sostanza, a subordinare il diritto alle ferie annuali retribuite conferito dalla direttiva 2003/88 all’obbligo di aver lavorato a tempo pieno durante tale periodo.

Riccardo Fratini

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