Agente di commercio, venditore dipendente e business partner

Con una sentenza recente il Tribunale di Roma (Tribunale Roma Sez. lavoro Sent., 17/09/2020) ha chiarito che l’elemento di differenza tra agente di commercio e venditore subordinato va individuato nella circostanza che segue:

  • L’agente di commercio ha con il committente un contratto avente ad oggetto lo svolgimento a favore del preponente di una attività economica esercitata con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che è legato da un semplice rapporto di collaborazione con il preponente, al quale deve fornire le informazioni utili al fine di valutare la convenienza degli affari,
  • Il venditore dipendente, invece, si limita ad offrire la sua prestazione lavorativa in regime di subordinazione, le sue energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta.

Ordini, direttive e altri indici distintivi dell’agente di commercio

Quando non è chiaro che il lavoratore sia soggetto alle direttive a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari:

  • la collaborazione e continuità delle prestazioni,
  • osservanza di un orario determinato,
  • versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita,
  • coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro,
  • assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale,

Questi elementi sono privi ciascuno di valore decisivo, ma possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione

In un caso, relativo ad una controversia relativa all’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un agenzia immobiliare ed un lavoratore, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione con la quale la corte di merito, pur escludendo la dimostrazione dell’esercizio di un potere gerarchico e disciplinare da parte del titolare, aveva comunque ritenuto sufficientemente provati il ruolo di direzione del medesimo titolare, sia con riferimento alla sede di lavoro, che alle mansioni da svolgere, in un ambito esteso anche all’indicazione degli immobili da far visionare, e l’utilizzo, da parte del lavoratore – la cui presenza nella sede di lavoro era continuativa – di sede, arredi e strumenti non propri, ma facenti parte dell’organizzazione aziendale.

Altre distinzioni importanti sono quelle tra agenzia e franchising

Riccardo Fratini

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