Appalto a cooperativa: quali rischi

Spesso si sente parlare nelle imprese di dare in appalto a una cooperativa lo svolgimento di certi lavori o la fornitura di personale al committente, ma occorre stare attenti ai rischi che questo comporta.

SCOPRI DI PIU SULLE COOPERATIVE

Requisiti dell’appalto.

Il contratto di appalto per essere lecito deve prevedere tutta una serie di clausole formali e deve possedere determinate caratteristiche richieste dalla legge.

Al contrario, invece, la presenza di alcuni degli indici può far pensare ad un appalto non genuino e quindi occorre evitare accuratamente di incorrere in questo errore.

Infatti, la Cassazione (tra le tante sentenza n. 3178/17) ritiene che gli indici per cui si potrebbe ritenere illecito un appalto sono:

  1. la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
  2. l’inserimento stabile del personale dell’appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
  3. l’identità dell’attività svolta dal personale dell’appaltatore rispetto a quella svolta dai dipendenti del committente;
  4. la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività;
  5. l’organizzazione da parte del committente dell’attività dei dipendenti dell’appaltatore.

Situazioni di rischio per una cooperativa

Sono quindi del tutto sconsigliabili le seguenti situazioni:

  • corrispettivo per servizio reso di € x/ora per ogni unità e per l’intera durata contrattuale.
  • Il personale della cooperativa è stabilmente inserito nel ciclo produttivo della Genus Dei;
  • La cooperativa svolge la prestazione di servizio prevista attraverso l’utilizzo di strumenti, locali e mezzi, locati dallo stesso Committente attraverso un contratto di “Comodato d’Uso”
  • Il lavoro dei dipendenti della Cooperativa viene organizzato dagli amministratori della committente.

Se ricorrono queste circostanze, la Committente potrebbe essere esposta a due rischi legali connessi al rapporto di appalto/mandato:

  • in caso di ispezione del lavoro da parte dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro): la mancanza dei predetti requisiti potrebbe essere sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria  stabilita nell’importo di €. 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, in ogni caso non inferiore ad €. 5.000 e non superiore ad €. 50.000 (artt. 1 e 6, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8);
  • in aggiunta alla predetta sanzione o in alternativa, anche nel solo caso di vertenza da parte dei dipendenti della Cooperativa: la mancanza dei predetti requisiti sarebbe idonea a qualificare come non genuino il contratto di appalto, con la conseguenza che la società potrebbe essere chiamata a corrispondere le differenze retributive tra il trattamento percepito dai dipendenti del consorzio e quello previsto dal ccnl applicato dalla società (differenze retributive), una indennità risarcitoria compresa tra 2,5 e 12 mensilità e l’accertamento di un rapporto di lavoro alle dirette dipendenze della società a tempo indeterminato.

Riccardo Fratini

Lascia un commento

Torna in alto
Chiama Ora