Coordinamento: una nuova nozione

Nel 2017, il legislatore è intervenuto anche a modificare l’art. 409 cod. proc. civ., inserendo una nuova nozione in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative, secondo la quale: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».

Nel 2015, il legislatore si prodigava in una riforma complessiva a «formazione progressiva» della legislazione lavoristica a cui si allude di solito unitariamente con il nome giornalistico di «Jobs Act» . La riforma interveniva tra l’altro nell’ambito del dibattito sulla regolazione del lavoro parasubordinato, affermando che, a far data dal 1° gennaio 2016, si sarebbe applicata «la disciplina del rapporto di lavoro subordinato» ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative nei quali le modalità di esecuzione «organizzate dal committente» anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (art. 2, c. 1, d. lgs. 81/2015).

La disciplina, tuttavia, veniva esclusa per i settori in cui i contratti collettivi prevedono specifiche discipline, per i professionisti iscritti in un albo, per gli organi amministrativi e di controllo delle società, le collaborazioni in favore delle società sportive dilettantistiche, delle fondazioni musicali, del soccorso alpino e speleologico (art. 1, c. 358-360, L. 205/2017; D.L. n. 87/2018), nonché le collaborazioni organizzate dalle pubbliche amministrazioni (art. 2, c. 4, d.lgs. 81/2015; art. 7, c. 5 bis, d. lgs 165/2001).

La differenza tra il lavoro coordinato e quello etero-organizzato risiederebbe, dunque, nel fatto che mentre nel lavoro coordinato, nel rispetto delle modalità stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizzi autonomamente l’attività lavorativa, nel lavoro etero-organizzato le modalità di coordinamento sarebbero stabilite unilateralmente dal committente.

Inoltre, anche nella distinzione tra coordinamento e eterodirezione rileva l’elemento della personalità, che è esclusiva del lavoro subordinato, mentre è ammesso l’utilizzo di mezzi e collaborazione altrui nel lavoro autonomo coordinato .

Riccardo Fratini

Lascia un commento

Torna in alto
Chiama Ora