Vertenze di lavoro: ecco come procedere senza pagare il contributo

La vertenza di lavoro è il contrasto che nasce tra un lavoratore e un datore di lavoro in merito ad alcuni aspetti del loro rapporto, quando si presumono lesi diritti o aspettative previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, e possono riguardare aspetti sia economici sia normativi.

Il nostro studio legale è specializzato nell’assistere le parti nelle vertenze.

Ambiti delle vertenze di lavoro

Le controversie possono essere individuali o collettive.

La controversia è individuale quando il contrasto nasce tra un datore di lavoro e il singolo lavoratore ed è limitato al singolo contratto di lavoro. Le controversie individuali di lavoro possono sorgere nell’ambito di:

  • rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di un’impresa;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici;
  • rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione che consistono in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  • rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie.

La controversia si definisce collettiva quando nasce da situazioni di contrapposizione tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali.

Come procedere senza costi e senza pagare il contributo unificato

Per i lavoratori con un reddito familiare inferiore a circa 34.000 euro annui il nostro studio è prevista dalla legge l’esenzione del contributo unificato e quindi il lavoratore potrà procedere senza costi ad iniziare la vertenza al datore.

Le vertenze di lavoro, inoltre potrebbero anche essere risolte in una conciliazione sindacale o presso l’Ispettorato del lavoro e quindi non arrivare mai in tribunale se il lavoratore accetta la somma che su cui sarà raggiunto un accordo in quella sede. Anche in questa sede è fondamentale l’assistenza dello studio legale, nella misura in cui il lavoratore non essendo consapevole fino in fondo dei propri diritti potrebbe essere portato ad accettare cifre inferiori a quelle a cui potrebbe essere legittimato ad aspirare nel suo caso specifico.

Una via alternativa alle vertenze di lavoro: la mediazione presso l’Ispettorato

Questa conciliazione di cui si è parlato si svolge presso la Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, che svolge attività di mediazione in presenza di vertenze di lavoro e, in generale, in situazioni di crisi aziendali di rilevanza nazionale, cioè che coinvolgono unità operative e produttive che si trovano in più regioni.

In particolare la Direzione Generale:

  • svolge attività di mediazione per la stipula e il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
  • è competente a gestire le procedure di esame congiunto necessarie per la presentazione – alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione – della successiva domanda di autorizzazione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale;
  • è competente ad esperire la fase amministrativa delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223/1991 e successive modifiche e integrazioni;
  • esperisce i tentativi preventivi di conciliazione di rilevanza nazionale in applicazione della Legge 83/2000 (sciopero nei servizi pubblici essenziali).

La Direzione Generale ha, inoltre, compiti rilevanti di indirizzo e coordinamento degli Ispettorati Territoriali del Lavoro delle procedure di arbitrato e di conciliazione (art. 7 Legge 300/1970 e artt. 410 e seguenti codice procedura civile) nelle controversie individuali.

Riccardo Fratini

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