Le disposizioni dell’articolo 87, commi 6 e 7 del D.L. 18/2020, che consentono di effettuare gli accertamenti diagnostici del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai rispettivi servizi sanitari sono state prorogate ora al 31 dicembre 2020.
In particolare, fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, è consentito ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio il relativo personale, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l’epidemia in atto,. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali.
Inoltre, nello stesso periodo, il personale già in servizio assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, può essere collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, restando detti periodi esclusi dal computo ad altri fini, tra cui il comporto.
Peraltro, occorre considerare quanto disposto dall’articolo 37 ter, lett.b), del dl 104/2020 (alla cui scheda di lettura si rinvia), recentemente convertito in legge, che introduce nell’Allegato 1 del dl 83/2020 il numero 16-ter, prorogando gli effetti dei commi commi 6, 7 e 8 del predetto art. 87 “per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”, in base al meccanismo di scorrimento che sta caratterizzando la dichiarazione dello stato di emergenza stessa.