Lavoratori Fragili: le indicazioni del Ministero

Lo scorso 4 settembre 2020, il Ministero ha emanato la circolare n. 13 del 4 settembre 2020 si legge che “il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico. Con specifico riferimento all’età va chiarito che tale parametro, da solo, anche sulla base delle evidenze scientifiche, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative“. Tra l’altro, in caso contrario “non sarebbe necessaria una valutazione medica per accertare le condizioni di fragilità”. Insomma, “la maggiore fragilità nelle fasce d’età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di co-morbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio”.

Sorveglianza sanitaria per individuare i lavoratori fragili

Ai lavoratori e alle lavoratrici fragili deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio sanitario da Sars-Cov-2. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione relativa alla patologia diagnosticata.

Nell’attuale fase, continua a rilevarsi fondamentale la sorveglianza sanitaria per il miglioramento continuo e il mantenimento dell’efficacia delle misure di contenimento, integrando anche un valido sistema di verifica della presenza di condizioni di fragilità di lavoratori e lavoratrici dipendenti, demandando al medico competente e ai servizi ispettivi degli enti pubblici e degli istituti specializzati l’accertamento della idoneità all’espletamento della mansione.Con la Circolare congiunta del 4 settembre 2020 del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i Dicasteri si soffermano sulle indicazioni operative in merito alle modalità di espletamento delle visite e del giudizio medico-legale.

Istruzioni operative

Ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio di da SARS-Co V-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore d lavoro dovrà fornire al medico incaricato che emetterà il giudizio una dettagliata descrizione della mansione svolta e della postazione di lavoro del dipendente, nonché le informazioni relative all’integrazione del documento di valutazione del rischio.E’ opportuno che le visite si svolgano in un’infermeria aziendale o ambiente idoneo. Inoltre, possono ancora essere differibili, previa valutazione del medico incaricato, la visita medica periodica e la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.

Riccardo Fratini

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