Blocco dei licenziamenti: niente licenziamento collettivo o recesso fino a che è disponibile la cassa integrazione covid-19

L’articolo 14 del decreto agosto preclude la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto.

Blocco dei licenziamenti

Resta in vigore quindi il Blocco dei licenziamenti: sono dichiarate sospese di diritto le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

La disposizione in esame, prorogando le disposizioni previste dall’articolo 80 del dl 34/2020, stabilisce una relazione normativa tra il ricorso agli ammortizzatori previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto (alle cui schede di lettura si rinvia per un esame più approfondito) e la possibilità di interrompere il vincolo contrattuale da parte dei datori di lavoro che non vi abbiano fatto integralmente ricorso.

L’articolo 80 del dl 34/2020, modificando l’articolo 46 del dl 18/2020, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore di quel decreto, è preclusa per cinque mesi (sessanta giorni nella formulazione dell’articolo 46) la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Si prevede, inoltre, la facoltà per il datore di lavoro che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso.
Infine, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

Cassa integrazione

In particolare, la disposizione dell’articolo 1 del presente decreto, prevede la concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori nove settimane riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.
Le 18 settimane devono essere fruite all’interno del periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle prime nove settimane.
L’articolo 3 del presente decreto prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato , con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui al precedente articolo 1. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente in favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale analoghi a quelli summenzionati ed è limitato – ferma restando la riparametrazione dello sgravio su base mensile – al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi. L’applicazione del beneficio del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Il rapporto tra blocco dei licenziamenti e cassa integrazione

Si rende evidente così quel rapporto tra cassa integrazione e licenziamento, che avevo già evidenziato in un precedente articolo.

Ora, secondo la disposizione in commento, qualora i datori di lavoro non facciano ricorso alla cassa integrazione incorrono nel blocco, in quanto:

  • resta loro precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (cfr. infra, scheda di approfondimento sull’istituto del licenziamento collettivo) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto (comma 1);
  • resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966 n. 604 (comma 2).
    Per una ulteriore ipotesi di sospensione dei licenziamenti, si rinvia all’articolo 60, comma 3, lettera c), del presente decreto.
    Tale disposizione prevede che il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui all’articolo 43 del dl 34/2020, istituito nello stato di previsione del MISE, – nelle ipotesi di autorizzazione alla proroga di sei mesi della cassa integrazione riconosciuta alle imprese in crisi, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale (di cui all’art. 44 del D.L. n. 109/2018) – opera per i costi da sostenersi dalla società in relazione alla proroga ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della società interessata.
    In tali casi, la procedura di licenziamento già avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operatività della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell’attività produttiva (inserimento di un nuovo comma 2-bis nell’articolo 43 del D.L. n. 34/2020).
    Si valuti l’opportunità di chiarire se le suddette preclusioni al licenziamento riguardino anche i datori di lavoro che non possono percepire l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 (perché, ad esempio, non abbiano richiesto, nei mesi di maggio e giugno 2020, gli interventi di integrazione salariale) o che non abbiano fatto domanda per gli ammortizzatori di cui all’articolo 1.

Eccezioni al blocco dei licenziamenti

In base al comma 3, il blocco dei licenziamenti non rileva quando il recesso sia motivato:

  • dal venir meno del soggetto imprenditoriale: a) per la cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività (sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c); b) in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione (Naspi), ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 .

Nel caso in cui il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, nonostante il divieto posto dal legislatore all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Riccardo Fratini

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