Distacco intra-UE dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi

Lo schema di decreto legislativo in esame oggi alla commissione lavoro del Senato – adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della L. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca attuazione della direttiva (UE) 2018/957 e apporta modifiche al D. Lgs. 136/2016 relativo al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

La disciplina di delega prevede il recepimento della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE1 relativa al distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

La disciplina in esame concerne sia i distacchi in un’unità del datore di lavoro o in un’impresa appartenente al medesimo gruppo sia quelli operati nell’ambito di un contratto concluso tra il datore di lavoro e il destinatario della prestazione di servizi, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo stipulati tra un somministratore ed un’impresa utilizzatrice.

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2018/957 è posto al 30 luglio 2020. Il termine per l’esercizio della delega in esame scade il 30 ottobre 2020, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto, per gli schemi di decreto legislativo di recepimento di direttive europee, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 31 della L. 24 dicembre 2012, n. 2343 , e successive modificazioni, con riferimento ai casi in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega o successivamente.

Tale meccanismo determina una proroga di tre mesi (nel caso di specie, dal 30 luglio 20204 al 30 ottobre 2020). La suddetta disciplina di delega non reca princìpi e criteri direttivi specifici; trovano dunque applicazione esclusivamente quelli generali, previsti, per l’esercizio delle deleghe volte al recepimento di direttive europee, dall’articolo 32 della citata L. n. 234 del 2012. Tra di essi, in relazione all’oggetto della presente delega, si ricordano:

  • il principio (lettera c) del comma 1 del citato articolo 32) che gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (fatte salve le ipotesi eccezionali richiamate dalla medesima lettera);
  • il principio dell’introduzione di sanzioni penali o amministrative, ove necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni stabilite in sede di esercizio della delega (per le sanzione amministrative pecuniarie, si contempla una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro);
  • il principio del ricorso alla tecnica della novella, qualora nella legislazione interna in materia siano già stati recepiti o attuati altri atti europei, sempre che il recepimento della direttiva in oggetto non comporti un ampliamento della materia regolata (lettera e) del citato comma 1);
  • il principio della parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea ed il divieto di un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani (lettera i) del citato comma 1).

In base alle successive novelle di cui all’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/957, operate all’articolo 3 della direttiva 96/71/CE:

1) si sostituisce il riferimento alle “tariffe minime salariali” con il principio di riconoscimento della “retribuzione”, composta da tutti gli elementi resi obbligatori (presso l’impresa utilizzatrice) da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o da contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale o comunque eventualmente applicabili in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 96/71/CE6 (è confermata l’esclusione – dall’ambito del presente principio – dei regimi pensionistici integrativi di categoria). Si osserva che, in base al testo – non oggetto di modifiche – dei paragrafi 3, 4 e 5 del citato articolo 3 della direttiva 96/71/CE, gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale principio per alcune fattispecie (costituite, in linea di massima, da alcuni distacchi di durata non superiore ad un mese);

2) si estende dal settore edilizio a tutti gli altri settori l’obbligo di rispettare, nell’ambito dei distacchi, le previsioni (relative all’impresa utilizzatrice) delle norme interne o dei summenzionati contratti collettivi o arbitrati, con riferimento all’orario di lavoro, ai periodi minimi di riposo, alle ferie retribuite, alle condizioni di fornitura dei lavoratori, alla sicurezza, salute e igiene sul lavoro, alle clausole di tutela inerenti alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani, alle clausole concernenti la parità di trattamento fra uomo e donna nonché alle altre clausole in materia di non discriminazione;

3) gli obblighi di applicazione delle eventuali norme interne o clausole dei summenzionati contratti collettivi o arbitrati sono inoltre estesi con riferimento a quelle relative alle condizioni di alloggio dei lavoratori (qualora quest’ultimo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro) ed alle indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali7 ;

4) si prevede altresì che, per i distacchi la cui durata effettiva superi i 12 mesi, gli obblighi di applicazione delle norme interne e dei summenzionati contratti collettivi o arbitrati concernano anche le altre condizioni di lavoro, ad esclusione delle procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto dilavoro e dei regimi pensionistici integrativi di categoria. Qualora il datore di lavoro prestatore di servizi presenti una notifica motivata, lo Stato membro in cui è prestato il servizio esclude dalla suddetta norma i distacchi con durata non superiore a 18 mesi (anziché con durata non superiore a 12 mesi). Nelle ipotesi di sostituzione di un lavoratore distaccato con un altro, si considera, ai fini del computo in oggetto, la durata complessiva dei periodi di distacco;

5) si richiede che gli Stati membri pubblichino su internet le informazioni (rilevanti ai fini del rispetto degli obblighi summenzionati) sulle condizioni di lavoro e di occupazione, ivi comprese quelle inerenti agli elementi costitutivi della retribuzione;

6) si pone l’obbligo per l’ordinamento degli Stati membri – anziché la facoltà per gli stessi, come previsto dal testo previgente – di garantire ai lavoratori distaccati da parte delle agenzie di somministrazione di lavoro l’applicazione del principio di tutela di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/104/CE8 , già vigente per i lavoratori oggetto di somministrazione di lavoro da parte di soggetti fornitori stabiliti nello stesso Stato membro (in cui il lavoro è svolto presso il soggetto utilizzatore).

In base a tale principio, per tutta la durata della missione presso un’impresa utilizzatrice, le condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori sono almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero lavoratori dipendenti della stessa impresa utilizzatrice.

Riccardo Fratini

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