Licenziamento nel contratto di apprendistato: cosa fare

Al licenziamento intimato all’apprendista in pendenza del periodo di formazione non trova applicazione la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine, bensì l’ordinaria disciplina in materia di licenziamenti applicabile ratione temporis. Ciò in quanto, anche nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 – che ha sancito ex lege la natura a tempo indetermi-nato del rapporto in questione – l’apprendistato deve ritenersi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bifasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista, mentre la seconda fase – soltanto eventuale, perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c. – rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordi-nato (Cass. 13 luglio 2017, n. 17373, in Lavoro nella Giur., 2018, 2, 161).

Stante la natura di contratto a tempo indeterminato dell’apprendistato, il licenzia-mento della lavoratrice madre in periodo di irrecedibilità non assistito da giusta causa è nullo con applicazione della tutela ex art. 18 Stat. lav. in assenza di disdetta alla scadenza del periodo formativo (Cass. 15 marzo 2016, n. 5051, in Lavoro nella Giur., 2016, 10, 911).

inidoneità psicofisica dell’apprendista – licenziamento

In tema di inidoneità fisica al lavoro, l’impossibilità di utilizzazione di un apprendista in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute e con disponibilità di personale che possa fornire la necessaria formazione, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l’onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage” in ordine all’esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato (Cass. 3 marzo 2014, n. 4920, in Banca Dati Leggi D’Italia).

Anzianità di servizio nell’apprendistato 

Il principio contenuto nell’art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall’art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di for-mazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità sia presa in con-siderazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità (Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20074, in Banca Dati Leggi D’Italia).

  Il riconoscimento della minore aliquota contributiva prevista per incentivare l’assunzione di lavoratori in apprendistato non è subordinato all’integrale rispetto da parte del datore di lavoro degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territo-riali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-ratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (Cass. 15 marzo 2018, n. 6428, in Foro It., 2018, 10, 1, 3252).

Pretese contributive di inps e inail

In tema di apprendistato, l’art. 21, comma 6, della legge n. 56 del 1987, prevede che i benefici contributivi previsti dalla legge n. 25/1955, in materia di previdenza ed assistenza sociale, possano essere prolungati all’anno successivo alla trasformazione dell’apprendistato in un rapporto a tempo indeterminato, purché il lavoratore venga, a seguito della predetta trasformazione e per il lasso temporale di un anno, utilizzato per la qualifica per cui il medesimo ha ricevuto la formazione. In tal senso, nel caso concreto, sono state considerate legittime le pretese contributive dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro che, solo dopo quattro giorni dalla formale attribuzione al lavoratore della qualifica (operaio meccanico operatore) per la cui acquisizione era stato svolto l’apprendistato, gli aveva poi riconosciuto un’altra e diversa qualifica (impiegato addetto alle revisioni), sì da non poter più usufruire dei benefici contributivi in parola. (Cass. 22 giugno 2010, n. 15055, in Banca Dati Leggi D’Italia).

Riccardo Fratini

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