Novità in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie

Un disegno di legge di iniziativa governativa è stato approvato con modifiche ed integrazioni, in sede redigente, dalla 12a Commissione del Senato e reca alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché – come aggiunto in sede redigente (sia nel titolo sia nella rubrica dell’articolo 1 sia nei vari punti dell’articolato) – degli esercenti le professioni socio-sanitarie.

In particolare il ddl stabilisce pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private.

Viene inoltre inserita tra le circostanze aggravanti comuni del reato l’avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Il DDL, in ultimo, esclude i reati di percosse e lesione personale dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio delle loro funzioni

Pene aggravate per i casi di lesioni personali alle professioni sanitarie e socio sanitarie

L’articolo 2 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime.

Invece, in via generale, per le lesioni gravi e gravissime (come definite dall’articolo 583 del codice penale) si prevede, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni (ai sensi del medesimo articolo 583).

Violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie

L’articolo 3 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l’avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

La relazione illustrativa del disegno di legge originario osserva che la circostanza aggravante proposta si sovrappone solo parzialmente – considerato anche che non tutte le strutture sanitarie (o socio-sanitarie) sono riconducibili alla sfera pubblicistica penale – ad un’altra già vigente – di cui all’articolo 61, primo comma, numero 10), del codice penale -, costituita dall’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.

Considerato anche che la nuova circostanza aggravante presenta gli elementi specifici della violenza o della minaccia, sembrerebbe opportuno valutare se sia applicabile la disciplina di cui all’articolo 68 del codice penale, secondo la quale, qualora una circostanza aggravante comprenda in sé un’altra circostanza aggravante ed esse implichino – come le due circostanze in esame – lo stesso aumento di pena, si applica un solo aumento(3In ogni caso, qualora l’intenzione sia di escludere il concorso delle due circostanze, sembrerebbe preferibile esplicitare tale esclusione nella novella (inserendo, in ipotesi, in essa una clausola che escluda dall’ambito della medesima novella i casi di cui al summenzionato numero 10)).

Si ricorda, inoltre, che le circostanze aggravanti comuni non trovano applicazione quando le medesime sono elementi costitutivi del reato o di circostanze aggravanti speciali.

Niente procedibilità a querela per i reati di percosse e lesione personale contro personale sanitario e socio-sanitario

L’ articolo 4 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa.

Si ricorda che, in via generale: il delitto di percosse è punibile solo a querela della persona offesa, escluse le ipotesi in cui dal fatto derivi una malattia nel corpo o nella mente o in cui, in base all’ordinamento, la violenza sia considerata come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato; il delitto di lesione personale è punibile solo a querela della persona offesa qualora la malattia abbia una durata non superiore ai venti giorni e non sussistano determinate circostanze aggravanti.

Riccardo Fratini

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