INARCASSA: riscatti e ricongiunzioni

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005257/ING-L-180 del 27 aprile 2020 e’ stata approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA nella seduta del 28 febbraio – 1° marzo 2019, concernente modifiche al Regolamento riscatti e ricongiunzioni.

Per avere notizie su cosa puoi fare se sei una partita iva o un co.co.co. clicca qui

il contenuto della delibera di inarcassa su riscatti e ricongiunzioni

Con la delibera sopra citata sono state approvate le modifiche al regolamento riscatti e ricongiunzioni.

Ad oggi, tuttavia, sul sito di INARCASSA è disponibile ancora solo il vecchio regolamento che era in vigore dal 1 gennaio 2015

Quindi non ci sono ad oggi notizie sui nuovi coefficienti tabellari approvati.

Oggi, è andata in Gazzetta ufficiale la approvazione del Ministero del Lavoro e quindi qualche ulteriore notizia si dovrebbe conoscere a breve.

Le vecchie regole

Sul sito di inarcassa, ad oggi, le regole di inarcassa su riscatti e ricongiunzioni sono ancora quelle che seguono:

(Artt. 4, 12 e 27 | Regolamento Generale di Previdenza 2012 – Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni )

Il riscatto consente di aumentare l’anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione.
REQUISITI

Per esercitare la facoltà di riscatto è necessario:

  • essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
  • essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
  • non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale (INPS, INPDAP, ecc)

Occorre inoltre aver presentato ad Inarcassa tutte le dichiarazioni reddituali dovutealmeno sino all’anno antecedente la domanda (es: per una domanda presentata nel 2016 è necessaria la dichiarazione del reddito professionale 2015). Per le domande di riscatto presentate prima della scadenza della dichiarazione reddituale obbligatoria riferita all’anno precedente (31 ottobre) il calcolo dell’onere di riscatto potrà essere elaborato solo successivamente all’acquisizione dei dati reddituali dichiarati nei termini normativamente previsti.


SOGGETTI

Possono richiedere il riscatto gli iscritti ad Inarcassa, i pensionati di invalidità (fino al compimento dell’età pensionabile), ed i superstiti dell’associato iscritto.


TIPOLOGIE

  1. Riscatto del corso legale di laurea
    Periodo massimo: 5 anni.
    E’ riscattabile un solo diploma di laurea. A seguito della riforma universitaria introdotta con legge n. 341/1990 sono riscattabili sia i diplomi universitari (DU) sia i diplomi di laurea (DL). Nel limite massimo del periodo indicato sono riscattabili anche gli anni “fuori corso”. Se la laurea è conseguita all’estero e riconosciuta da Università italiane, il riscatto è ammesso per l’effettiva durata del corso, se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in Italia, oppure, se superiore, nel limite di cinque anni.
  2. Riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati
    Sono riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo. Il periodo di leva è riscattabile anche se svolto in qualità di ufficiale.
  3. Riscatto dei periodi di lavoro all’estero:
    I periodi di lavoro svolti all’estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso Inarcassa.
  4. Riscatto dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi.

Il riscatto può essere totale o parziale ed anche non continuativo (ad es.: solo 2 anni, ovvero il primo e l’ultimo anno, del corso legale di laurea anziché tutti cinque). Soltanto il riscatto dei periodi in deroga deve essere effettuato per intero relativamente all’anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga. In caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi (es.: sovrapposizione tra laurea e servizio militare). Non è possibile riscattare più di una volta lo stesso periodo (ad esempio presso due diversi enti di previdenza).


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riscatto di laurea, del servizio militare e di lavoro all’estero può essere presentata in qualsiasi momento dalla propria area riservata su Inarcassa On Line (iOL) – nella sezione “Domande e certificati > Domande”, e comunque:

  • fino alla data di presentazione della domanda di pensione di inabilità e indiretta;
  • fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria per i titolari di pensione di invalidità;
  • almeno 180 giorni prima della data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia/anzianità.

La presentazione della domanda di riscatto non è impegnativa per l’associato ma consente ad Inarcassa di elaborare con precisione, alla data di presentazione, sia il costo che il rendimento dell’operazione di riscatto con il metodo contributivo e/o retributivo.

La domanda di riscatto dei periodi in deroga può essere presentata già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato ed entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello che si decide di riscattare (ad es.: l’anno 2016 potrà essere oggetto di riscatto entro il 31/12/2021) e comunque, in caso di presentazione della domanda di pensione, entro i termini indicati nei tre punti precedenti.


CALCOLO DELL’ONERE DEL RISCATTO

Riscatto di laurea, di servizio militare e di lavoro all’estero

a) Riscatti di periodi fino al 31 dicembre 2012
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni che prevede la possibilità per l’associato di riscattare i periodi ante 2013 con le modalità di calcolo dell’onere previste per i periodi post 2012. L’associato può quindi optare tra:

  • riscatto “retributivo”. L’onere di riscatto corrisponde alla riserva matematica utile a coprire il pagamento da parte di Inarcassa della maggior quota di pensione che deriva dal riscatto. La riserva matematica è calcolata alla data della domanda applicando alla maggior quota di pensione il coefficiente attuariale di riferimento individuato in base alle tabelle approvate con Decreto Ministeriale del 05/01/2012 (Tabella A-B-C-D- E);
  • riscatto “contributivo”. L’onere è calcolato con le modalità previste per i periodi post 2012.

b) Riscatti di periodi successivi al 31 dicembre 2012 (art. 27.3 RGP 2012)
Per il riscatto di periodi successivi al 31/12/2012 l’onere è determinato applicando l’aliquota del contributo soggettivo al reddito dell’anno precedente la domanda di riscatto moltiplicato per il numero degli anni riscattati – vedi Caso 1.

E’ comunque dovuto, per ciascun anno di riscatto, un onere minimo pari al contributo minimo soggettivo dell’anno di presentazione della domanda di riscatto moltiplicato per ciascuna annualità riscattata – vedi Caso 2.

In caso di riscatto di periodi inferiori all’anno, l’onere dovuto è proporzionato al numero dei giorni effettivi riscattati – vedi Caso 3.

– – – – – – – – – –
ESEMPI:

 Caso 1Caso 2Caso 3
   
Anzianità riscattata (A)5 anni5 anni6 mesi
Reddito anno precedente (B)€ 30.000€ 10.000€ 10.000
Aliquota contributo soggettivo (C)14,50%14,50%14,50%
Contributo minimo annuo (D)€ 2.275€ 2.275€ 2.275
Onere da calcolo (E) = A x B x C€ 21.750€ 7.250€ 725
Onere minimo (F) = A x D€ 11.375€ 11.375€ 1.138
Onere dovuto = maggiore tra E e F€ 21.750€ 11.375€ 1.138

– – – – – – – – – –

c) Riscatti di periodi misti (ante e post 31 dicembre 2012)
Per i periodi di riscatto che iniziano prima del 31/12/2012 e terminano dopo il 01/01/2013, l’onere è costituito dalla somma delle due quote di cui al punto a) e b) per i rispettivi periodi di riferimento.


Riscatto annualità con contribuzione minima in deroga
Per il riscatto degli anni in deroga l’onere è pari alla differenza tra il contributo soggettivo minimo dovuto e quello effettivamente versato a seguito di deroga.

L’onere derivante da questo riscatto confluirà nel montante contributivo utile a pensione e sarà rivalutato con gli interessi calcolati dalla data di effettivo pagamento dell’onere fino al 31 dicembre dell’anno antecedente la maturazione del diritto a pensione.

Il professionista può richiedere in sede di domanda di riscatto anche l’applicazione degli interessi di rivalutazione per il periodo dalla data di scadenza originaria del contributo minimo soggettivo in deroga e la data di pagamento dell’onere del riscatto. Ai fini previdenziali, il riscatto del periodo in deroga con gli interessi di rivalutazione, permette quindi di recuperare anche la capitalizzazione perduta dalla data di scadenza del contributo minimo soggettivo alla data di pagamento del riscatto.

L’elaborazione dell’onere di riscatto potrà essere effettuata a seguito di presentazione della dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento dell’eventuale conguaglio.

Ad esempio: il riscatto della deroga 2018, di n. 248 giorni, sarà possibile entro il 31/12/2023. La domanda potrà essere presentata già dal 1° gennaio 2019 ma l’elaborazione dell’onere potrà avvenire soltanto dopo il 31 ottobre 2019 (termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2018).


PAGAMENTO DELL’ONERE E DECADENZA DELLA DOMANDA

Il pagamento dell’onere di riscatto, che deve essere completato entro la data di decorrenza della pensione di vecchiaia unificata, di anzianità o pensione contributiva, può essere effettuato:

  • in unica soluzione, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento;
  • in forma rateale, in tante rate semestrali quanti sono i semestri ricompresi nel periodo riscattato, con applicazione degli interessi pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (0,5% per l’anno 2020).

La domanda di riscatto decade in caso di:

  • mancato pagamento dell’onere entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, se in unica soluzione;
  • mancato pagamento di una rata del piano di rateazione dell’onere di riscatto. In questo caso saranno restituite le rate versate;
  • mancata presentazione della documentazione istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta degli uffici.

Dal 1° gennaio 2001 le somme versate a titolo di riscatto e di ricongiunzione sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF, senza limiti di importo (art. 10 DPR 917/1986).

CASI PARTICOLARI
In caso di sopraggiunta inabilità o di invalidità oppure di decesso dell’iscritto prima di aver completato il pagamento dell’onere di riscatto, l’iscritto o i superstiti (coniuge e figli) possono scegliere di:

  • rinunciare al riscatto ottenendo la restituzione delle somme versate;
  • rinunciare al proseguimento del pagamento con il riconoscimento della maggior quota di pensione maturata in proporzione ai versamenti eseguiti;
  • confermare il riscatto pagando il residuo onere con trattenuta di 1/5 sulla pensione.


EFFICACIA PREVIDENZIALE DEL RISCATTO

L’anzianità di riscatto si perfeziona ai fini previdenziali con il pagamento dell’intero onere a carico del richiedente.

I periodi riscattati con il metodo retributivo (ante 2013) hanno effetto sulla quota retributiva di pensione e la corrispondente quota di pensione è determinata assumendo il reddito utilizzato per il calcolo della riserva matematica, se più elevato rispetto alla media reddituale pensionabile

I periodi riscattati con il metodo contributivo, anche se antecedenti al 2013, hanno effetto sulla quota contributiva di pensione e il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dalla data di versamento dell’intero onere a carico dell’interessato o della prima rata del piano di pagamento.


SIMULAZIONE DELL’ONERE DI RISCATTO SU INARCASSA ON LINE

E’ disponibile su Inarcassa ON line un applicativo di simulazione dell’onere di riscatto con le due modalità di calcolo previste dal Regolamento.

Riccardo Fratini

Lascia un commento

Torna in alto
Chiama Ora