Breve storia del processo con giuria

Per comprendere il senso e le ragioni di determinate caratteristiche legislative del sistema statunitense non si può prescindere da una breve storia del processo con giuria.

INTERVISTA SUL PROCESSO CON GIURIA

Guarda l’intervista a Shennon Gardner (procuratore federale)

Infatti, per comprendere a fondo l’importanza della democrazia nella cultura americana, è necessario comprendere come, in quel Paese, non si ritenga che il processo sia appannaggio dei “tecnici” del diritto, ma piuttosto un’occasione per lo stesso popolo americano di giudicare i suoi membri e le sue leggi.

Sia nell’ambito civile che nell’ambito penale i processi sono devoluti a una giuria[1] di cittadini comuni, generalmente nel numero di dodici, che hanno il compito di valutare le prove e stabilire, secondo le indicazioni legali fornite dal giudice, se i fatti allegati dalle parti sussistano o meno. Le statuizioni della Giuria sul fatto rivestono un ruolo assolutamente centrale nel processo cognitivo giudiziale ed infatti non sono appellabili[2].

La giuria viene vista come rappresentante dello stesso Popolo degli Stati Uniti d’America, il cui giudizio, profondamente democratico, perché dato da un pubblico di pari, è insindacabile sul fatto. Restano in discussione invece le questioni di diritto, sulle quali la Giuria non ha competenza specifica, che sono giudicate in primo grado dal giudice che assiste la Giuria e, in caso di errore, revisionate in appello.

Si cercherà di spiegare in seguito come tale tipo di processo abbia una enorme influenza sull’andamento dei procedimenti e sull’adozione dei rimedi di cui si tratterà a breve.

È importante precisare, per chi a lungo ha sostenuto che tale forma di giudizio “del popolo” sia aliena al nostro ordinamento, che invece gli ordinamenti cd. di Civil law sono stati la culla del processo dinnanzi al giudice popolare o, comunque, privato.

Gli stessi “creatori” del diritto da cui derivano tutti gli ordinamenti moderni, i romani, erano soliti scindere nel processo cd. “formulare”[3] una fase in iure (in diritto), che si svolgeva dinnanzi al Pretore, magistrato togato, ed una fase apud iudicem (presso il giudice), che si svolgeva dinnanzi al giudice, cittadino privato. Il magistrato togato aveva solo il ruolo di dare la formula, essenzialmente contenente le istruzionia cui il giudice privato si doveva attenere nel valutare le prove delle parti secondo la legge illustrata dal pretore. In questo essendo molto più vicini al processo romano gli attuali ordinamenti di Common Law rispetto a quelli di diritto civile, viziati da secoli di inquisizione medievale che rifiutava il processo tra parti eguali[4].

Più propriamente come giuria, il concetto di giudizio da parte di un gruppo di privati sembra essere stato in auge durante il Sacro Romano Impero[5] nel Ducato di Swabia nel 1562, mentre altre forme di giuria con svariate composizioni erano utilizzate in altre città dell’Impero.

La prima notizia di una Giuria analoga a quella contemporanea, di dodici membri, è rinvenibile solo nel 18° secolo in Renania. La Costituzione di Francoforte del 1848 dell’Impero Tedesco garantiva il processo con Giuria per tutti i crimini maggiori[6].

Inoltre, per confutare l’argomento che gli ordinamenti di diritto civile sarebbero “repellenti” ai processi con Giuria popolare, occorre ricordare che un’importante stato europeo come la Spagna, saldamente ancorato al diritto civile, ha recentemente optato per l’adozione dei processi con Giuria in determinati casi[7].

Non sarebbe dunque così imprevedibile che la progressiva commistione tra ordinamenti di Common law e Civil law finisca col portare anche in Italia uno strumento simile, anche a scelta delle parti, che potrebbero essere interessate ad ottenere un processo dinnanzi ad una giuria di propri pari piuttosto che dinnanzi ad un giudice che sempre più spesso percepiscono come poco comprensivo delle loro istanze e chiuso nelle proprie “elucubrazioni giuridiche”[8].


[1] Tale diritto è costituzionalmente garantito negli Stati Uniti dal cd. VI emendamento alla Costituzione: “The Trial of all Crimes…shall be by Jury; and such Trial shall be held in the State where the said Crimes shall have been committed. (…) In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the state and district wherein the crime shall have been committed.” (Il processo di tutti i crimini sarà tenuto dinnanzi ad una Giuria nello stato dove detti crimini siano stati commessi. (…) in tutti i processi penali l’accusato ha diritto ad un processo rapido e pubblico dinnanzi ad una giuria imparziale dello Stato e del distretto dove il crimine sia stato connesso”. Analoga previsione cencerne il processo civile nel VII emendamento: “In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.” (nei processi di Common Law dove il valore della causa sia superiore a venti dollari, il diritto ad un processo dinnanzi ad una Giuria sarà preservato e nessun fatto sarà altrimenti riesaminato in nessun altra Corte degli Stati Uniti, in conformità con le regole del Common Law). Per completezza si precisa che tale diritto attualmente è garantito per i processi di valore superiore a 75.000 dollari, nonostante la lettera della Costituzione.

[2] Nelle cause civili, al termine dell’istruttoria, la parte può presentare una mozione per un verdetto in materia di diritto (Motion for a virdict as a matter of law – Rule 50 Federal Rules of Civil Procedure – FRCP), se ritiene che la controparte non ha provato i requisiti essenziali perché la giuria possa emettere un giudizio a lui sfavorevole. In caso in cui tale mozione sia respinta dal giudice con motivo finale dopo la condanna della giuria della parte che ha presentato la mozione, essa può proporre appello per la revisione dell’istanza. Resta inalterato il fatto come giudicato dalla giuria.

[3] Per approfondimenti cfr. MARRONE, M., Istituzioni di diritto romano, Giappichelli Ed., Torino, 2004;

[4] Incredibilmente il processo inquisitorio trova, tuttavia, ancora un discreto seguito, specialmente tra gli studiosi che amano evidenziare i difetti del sistema accusatorio. Cfr. MOSTELLER, R.P., Failures  of  the  American  Adversarial  System  to  Protect  the  Innocent and Conceptual Advantages in the Inquisitorial Design for Investigative Fairness, 36 N.C. J. Int’l L. & Com. Reg. 319 (2011); DAMASKA, M., Presentation of Evidence and Factfinding Precision, 123 U. Pa. L. Rev. 1083, 1088–90 (1975); FINDLEY, K.A., Adversarial Inquisitions: Rethinking the Search for the Truth Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1904588 , Legal Studies Research Paper Series Paper No. 1165, New York Law School Review, Vol. 56, 2011/12;

[5] FORSYTH, W.(1852). History of Trial by Jury, Ed. James Appleton Morgan, 1875, reprinted by The Lawbook Exchange LTD, 1994, disponibile in OCLC – Online Computer Library Center https://books.google.com/books/download/History_of_Trial_by_Jury.pdf?id=uxNEAAAAcAAJ&hl=it&output=pdf&sig=ACfU3U3xNv-9urdU1d1UsFZVDcjCnsUyBQ

[6] CASPER, GERHARD; ZEISEL, HANS (January 1972). “Lay Judges in the German Criminal Courts”. Journal of Legal Studies. 1 (1). JSTOR 724014, disponibile in http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/467481

[7] THAMAN, S.C., Europe’s new jury systems: the cases of Spain and Russia, Law and Contemporary Problems, vol. 62, n. 2, disponibile in http://www.law.duke.edu/journals/62LCPThaman;

[8] Riguardo all’inconsistenza dell’educazione giuridica sul giudizio su un fatto storico di senso comune, interessante l’opinione sulla proporzionalità inversa tra educazione e capacità di risoluzione semplice dei problemi dei giurati riportata dal New York Times: You don’t want 12 Ph.D.’s and you don’t want 12 high school dropouts,” said G. Thomas Munsterman, director of the Center for Jury Studies at the National Center for State Courts in Virginia. ”You want a cross section. A lot of time you’re not looking for the stuff a Ph.D. would know. You’re looking for the down-home wisdom.” – (non vuoi dodici dottori di ricerca e non vuoi nemmeno dodici diplomati, ha affermato G. Thomas Munsterman, direttore del Centro per gli Studi Sulle Giurie al Centro Nazionale per le Corti di Stato della Virginia. “vuoi un campione diversificato. Il più delle volte non cerchi il tipo di conoscenza che un dottorando può avere, cerchi la saggezza del vicino di casa”.), disponibile in http://www.nytimes.com/2000/04/10/nyregion/do-diplomas-make-jurors-any-better-maybe-not.html; per un’analisi statistica più completa su come le giurie risultino spesso più idonee a fornire alle parti un processo imparziale e vicino ai loro interessi concreti, pur nel rispetto della legge, si veda LEHMANN, J.Y., SMITH, J.B., A Multidimensional Examination of Jury Composition, Trial Outcomes, and Attorney Preferences, in http://www.uh.edu/~jlehman2/papers/lehmann_smith_jurycomposition.pdf ; SUNSTEIN, C.R. – HASTIE, R. –  PAYNE, J. W. – SCHKADE, D.A., – VISCUSI, W.K., Punitive damagese: how juries decide, University of Chicago Press, Chicago, 2002;

Riccardo Fratini

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