Fondazioni Lirico-Sinfoniche: niente più lavoratori a termine a vita.

Lavoratori a termine delle fondazioni liriche come il Teatro dell’Opera – LEGGI L’ARTICOLO SU LPO

Una sentenza della Corte di Giustizia[1] ha chiarito definitivamente che contrasta con il diritto dell’Unione la normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune che sanzionano il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto in un contratto a tempo indeterminato non sono applicabili anche al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche (ad es. Teatro dell’Opera di Roma), a meno che non esista una qualche altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.

Tale affermazione si pone come innovazione rispetto alle pronunce precedenti in quanto non si limita ad una interpretazione conforme volta a stabilire il controllo delle Corti sull’effettività delle necessità organizzative obiettive, ma chiarisce definitivamente che la normativa italiana non predispone nessuna delle tre condizioni per il settore lirico richieste dalla direttiva e che, di conseguenza, deve trovare definitiva applicazione la disciplina ordinaria, con piena conversione dei rapporti.

La Corte di Giustizia perveniva a tale conclusione ritenendo pacifico che la normativa nazionale, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non prevedesse nessuno dei limiti di cui alla clausola 5 e che i contratti a termine di tale settore sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione nazionale che consente la conversione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione oltre una certa durata in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Ragioni Obiettive

Infatti, per quanto riguarda la nozione di ragioni obiettive, che secondo l’interpretazione precedente era riconducibile alla finalità pubblica e agli spettacoli, la Corte la indicava nelle “circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare,in tale peculiare contesto, l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente,dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro“, mentre una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato non sarebbe conforme ai requisiti, in quanto comporterebbe un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e, pertanto, non sarebbe compatibile con lo scopo e l’effetto utile dell’accordo quadro[2].

L’assunzione temporanea di un lavoratore, quindi, al fine di soddisfare le esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro in termini di personale potrebbe, in via di principio, costituire una «ragione obiettiva» e le esigenze artistiche o tecniche connesse alla rappresentazione di uno spettacolo potrebbero essere tali da rendere necessaria un’assunzione temporanea.

Tuttavia, non sarebbe ammissibile che contratti di lavoro atempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Infatti, la normativa nazionale non subordinava ad alcuna condizione la deroga alle norme di diritto comune applicabili ai contratti di lavoro e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato e sebbene la programmazione annuale di diversi spettacoli possa richiedere l’assunzione di lavoratori particolari o supplementari, non risultava alla Corte per quali ragioni le rappresentazioni artistiche, per le quali i contratti della ricorrente nel procedimento principale sono stati conclusi, sarebbero state specifiche né perché esse avrebbero dato luogo a un’esigenza soltanto provvisoria in termini di personale.

Per quanto il divieto sancito dalla normativa nazionale di trasformare, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la Corte affermava, invece, che l’accordo quadro non enunciava un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, ma affinché una normativa nazionale speciale che vieta la trasformazione possa essere considerata legittima, l’ordinamento giuridico interno dovrebbe prevedere un’altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in altro modo efficace[3].

Al contrario, i lavoratori del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non hanno diritto, persino in caso di abuso, alla conversione dei loro contratti di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non beneficiano neanche di altre forme di tutela, come la fissazione di un limite alla possibilità di ricorrere ai contratti a tempo determinato.

Da ciò deriverebbe che l’ordinamento giuridico italiano non comprende, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, nessuna misura effettiva che sanzioni l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato

Pertanto, il giudice del rinvio, incaricato di un caso, che riscontri un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, dovrà interpretare ed applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione[4].

La Corte termina suggerendo che un’applicazione della norma che preveda la conversione automatica di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato qualora il rapporto di lavoro perduri oltre una data precisa potrebbe costituire una misura preventiva di un siffatto abuso, ai sensi della clausola 5 dell’accordo quadro ed affermando così in modo netto che si devono ritenere applicabili le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, dato che allo stato non esiste nessun’altra misura effettiva nel ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.

5. – Le citate affermazioni della Corte si riferiscono ovviamente ad un regime giuridico ora abrogato, ma lasciano un’ombra che si proietta sul regime attualmente vigente alla luce del cd. Jobs Act[5]e del cd. Decreto Dignità[6],che prevedeva come norme di diritto comune per il contratto a termine prima la durata massima complessiva di 36 mesi ed ora sia la durata massima complessiva di 24 mesi che le causali specifiche per i secondi 12 mesi di rapporto.

Bisognerebbe ritenere dunque che i lavoratori che abbiano subito la protrazione di un rapporto di lavoro a termine per oltre 36 mesi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina siano ancora in termini per impugnare la legittimità di detti contratti ed ottenerne la conversione per solo effetto della protrazione del rapporto oltre il termine previsto, avendo la sentenza della Corte di Giustizia una efficacia interpretativa idonea a gettare una nuova luce anche sulla disciplina previgente.

I lavoratori che abbiano visto protrarre il proprio rapporto anche dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità, invece, dovranno vagliarne la legittimità alla luce delle nuove norme,ritenendo legittimo il rapporto a tempo determinato solo se di durata inferiore a 12 mesi o se giustificato da causali.

La sanzione prevista dalle discipline menzionate è sempre la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato e questa dovrà essere applicata in assenza di intervento da parte del legislatore volto a predisporre adeguate misure differenziate per il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La problematica principale di tali corollari desunti indirettamente dalla pronuncia riguarda il vuoto normativo sussistente, dato che fino ad oggi le fondazioni liriche si erano regolate sul precedente orientamento e pertanto in nessun caso avevano posto attenzione alla durata massima complessiva dei rapporti, ma solo alle ragioni obiettive, con il risultato che molti dei rapporti instaurati fino ad ora potrebbero rivelarsi illegittimi e pertanto passibili di conversione.

Inoltre, anche le pronunce emanate sinora dalle Corti italiane potrebbero essere ora soggette a revisione, data la dichiarazione di illegittimità della normativa speciale, che imporrebbe, in teoria, in forza del principio di coerenza dell’ordinamento giuridico, di assicurare ai casi già coperti dal giudicato la medesima tutela che sarà riservata d’ora in avanti alle nuove cause che saranno introdotte, dovendo essere applicata la sanzione della conversione anche per violazione della durata massima complessiva o rispetto delle causali, oltre alle ragioni obiettive.

Vi sarebbe poi il problema dell’interpretazione dei termini decadenziali previsti per i rapporti a termine non continuativi, che letteralmente impongono ai soggetti di impugnare ciascun rapporto a termine entro la data di decadenza dal diritto, fattispecie che precluderebbe il cumulo dei passati rapporti con quelli più recenti, salvo l’accertamento di uno schema di abuso del diritto che dovrebbe essere escluso a prescindere in un panorama normativo che prima della sentenza non prevedeva la durata massima complessiva tra i limiti, ma solo le ragioni obiettive.

In conclusione, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore volto a chiarire i termini dei limiti ora imposti anche alle fondazioni, in modo da garantire la certezza del diritto, ma anche un uso ragionevole del rapporto a termine in detti enti.

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[1] CGUE 25 ottobre 2018, causa C-331/17, Sciotto c. Fondazione Teatro dell’Opera di Roma – Sez. X – Pres. Lenaers – Rel. Biltgen – Avv. Gen. Saugmandsgard ꬾe

[2]Dello stesso tenore le sentenze CGUE 26 novembre 2014, Mascolo e a., C‑22/13,da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13, EU:C:2014:2401, punto 87 e CGUE 26 febbraio 2015, Commissione/Lussemburgo, C‑238/14, EU:C:2015:128, punto 44, già citate;

[3] cfr. CGUE 14 settembre 2016, Martínez Andrés e Castrejana López, C‑184/15 e C‑197/15, EU:C:2016:680, punto 41, nonché CGUE 7 marzo 2018, Santoro, C‑494/16, EU:C:2018:166, punto 34.

[4] Cfr. CGUE 11 dicembre 2014, León Medialdea, C‑86/14, non pubblicata, EU:C:2014:2447, punto 56;

[5] L. 10 dicembre 2014, n. 183, poi confluita nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;

[6]Art. 4, D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018; un contributo significativo in materia è fornito da DE MICHELE, V., Le modifiche alla riforma della”buona scuola” nel “decreto dignità”, cit.;

Ragioni obiettive

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Riccardo Fratini

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