Retribuzione ai fini del tfr per il lavoratore trasferito all’estero

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24594 del 5 ottobre 2018 ha affermato che, in mancanza di deroga espressa da parte della contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 2120, comma 2, c.c., ai fini della individuazione della natura di retribuzione ovvero di rimborso spese di una voce del trattamento corrisposto per lo svolgimento di lavoro all’estero, deve aversi riguardo ad indici sintomatici, che consentano una valutazione della suddetta natura in via induttiva, nei casi in cui non vi sia riferimento a precise ed univoche clausole contrattuali pattuite in vista del trasferimento e comunque, a prescindere dall’assetto riconducibile alla qualificazione delle parti in ipotesi di disciplina legale che sia da ritenere prevalente sulla concreta previsione delle stesse quanto alla inclusione nel trattamento di fine rapporto.

Questo senza trascurare, in tale indagine, anche elementi che emergano in sede di stipulazione del contratto individuale, che assumono, per quanto detto, valore orientativo ai fini considerati. Così, ai fini della identificazione dei caratteri propri della retribuzione rilevano sicuramente:

a) la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto,

b) l’assenza di giustificativi di spesa,

c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa,

d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa, e) la funzione di salvaguardia del livello retributivo e di adeguamento ai maggiori oneri derivanti dal nuovo ambiente di lavoro,

Assume significato, quale ulteriore indice sintomatico della natura retributiva, il prelievo contributivo effettuato, la cui mancanza non può, tuttavia, deporre nel senso della connotazione quale esborso della indennità riconosciuta e della esclusione della natura retributiva;

Diversamente, la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che quest’ultimo non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito e che ha sostenuto nell’interesse dell’imprenditore (non attinenti, perciò, all’adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa, cui egli è contrattualmente tenuto) è indice della natura non retributiva dell’emolumento.

Riccardo Fratini

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