Ferie: diritto irrinunciabile e indennità sostitutiva delle ferie

Il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è garantito a livello costituzionale nella misura di 4 settimane all’anno [art. 36 Cost.] e pertanto costituisce un diritto irrinunciabile del lavoratore [art. 36, c. 3, Cost., art. 10 d.gls. 66/2003]. Quindi, come regola generale, la monetizzazione delle ferie mediante corresponsione di una somma di denaro detta indennità sostitutiva del preavviso è consentita solo per le ferie, concesse per contratto o previsione collettiva, eccedenti il periodo minimo di quattro settimane all’anno garantito dalla legge, mentre le ferie “obbligatorie” devono essere fruite necessariamente, anche dopo l’anno di maturazione, fino alla cessazione del rapporto.

Ferie lavoro 36 cost

Una volta cessato il rapporto, il lavoratore che non abbia fruito di tutte le ferie può chiedere l’indennità sostitutiva del periodo non concesso dal datore per ciascun anno, che la legge prescrive debba essere “goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione” . [art. 10, c. 2, d.gls. 66/2003]

Inoltre l’indennità dovrebbe ritenersi dovuta anche nei seguenti casi:

  1. Lavoro a termine di durata inferiore ad un anno [circ. Min. Lav. 8/2005], che non consentirebbe una completa maturazione delle ferie e, dunque, permetterebbe al termine del rapporto la liquidazione dell’indennità in luogo della fruizione delle ferie.
  2. Qualora sia divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligo di consentire la fruizione delle ferie stesse (es. malattia, morte, dimissioni, pensionamento) [Cass. 3 agosto 2001 n. 10759, RIDL, 2002, II, 327; Cass. 10 dicembre 2001 n. 15597 e Cass. 11 dicembre 2001 n. 15627, RIDL, 2002, II, 578; Cass. 25 settembre 2002 n. 13937, RIDL, 2003, II, 347; Cass. 12 luglio 2003 n. 9458, GL, 2003, n. 31, 36; Cass. 11 maggio 2006 n. 10856, FI, 2007, I, 537; Cass. 21 marzo 2008 n. 7654; Corte giust. 20 gennaio 2009 c-350/06 e c-520/06, MGL, 2009, 792; Cass. 9 luglio 2012 n. 11462, FI, 2012, I, 3382; Cass. 27 novembre 2012 n. 21028; Cass. 3 ottobre 2014, n.20947; Cass. 1 agosto 2014, n. 17538]

Vi sono poi due ipotesi in cui nemmeno l’indennità sostitutiva delle ferie deve ritenersi dovuta:

  1. Prescrizione: secondo un orientamento, detta indennità avrebbe natura risarcitoria e, in quanto tale, si prescriverebbe entro dieci anni dal momento in cui è sorto il diritto all’indennità nella sua funzione ristoratrice del danno da mancato godimento delle ferie, cioè dal termine di ogni anno (Cass. 27 agosto 2003, n. 12580, Cass.24 ottobre 2000, n. 13980, Cass.5 maggio 2000 n. 5624 e Cass. 11 maggio 2011 n. 10341); secondo un altro orientamento discordante (più risalente), invece, l’indennità sostitutiva delle ferie avrebbe “natura retributiva ogni qual volta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, in quanto, pur non essendo configurabile in questi casi alcuna responsabilità per inadempimento in capo al datore di lavoro, spetta al lavoratore il diritto al pagamento della quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all’impegno normale derivante dal contratto” (Cass. 9 novembre 2002, n. 15776: Cass. 29 gennaio 2003, n. 1373; Cass. 25 settembre 2004, n. 19303;) ed in quanto tale, soggetta a prescrizione quinquennale (la cui decorrenza, tuttavia, potrebbe ritenersi decorrente anche a far data dalla cessazione del rapporto); in ogni caso il diritto all’indennità si estingue per prescrizione.
  2. Per i soli dirigenti apicali che abbiano diritto di autoassegnarsi le ferie: caso in cui la mancata fruizione delle ferie dipende esclusivamente dalla volontà del lavoratore e pertanto la mancata fruizione deve essere intesa come rinuncia [Cass. 26 luglio 1983 n. 5147, GC, 1984, I, 1209; Cass. 18 giugno 1988 n. 4198, MGL, 1988, 474; Cass. 27 agosto 1996 n. 7883, MGL, 1996, suppl., 80; Cass. 7 giugno 2005 n. 11786, MGL, 2005, 948; Cass. 8 giugno 2005 n. 11936, MGL, 2005, 674; Cass. 26 luglio 2006 n. 17016; Cass. 14 marzo 2016, n. 4920; Cass. 10 ottobre 2017, n. 23697]

 

Riccardo Fratini

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