Eccezione di Inadempimento nella Transazione Novativa

Eccezione di Inadempimento nella Transazione Novativa.

L’eccezione di inadempimento costituisce l’unico rimedio all’inadempimento che non sia di scarsa importanza nel contratto di transazione novativa, proibendo l’art. 1976 c.c. la risoluzione per inadempimento della transazione novativa (Cass. 30 marzo 2005, n. 6733).

Eccezione di Inadempimento nella Transazione

Tuttavia, l’eccezione di inadempimento opera solo all’interno del medesimo rapporto a prestazioni corrispettive;

Motivo per cui l’eccezione di inadempimento prevista dall’art. 1460 c.c., attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni, cioè dall’esigenza di simultaneità nell’adempimento delle reciproche obbligazioni scadute legate dal rapporto sinallagmatico (Cass. 5 giugno 1984 n. 3397, Giust. civ. 1984, I, 3331; Cass. 16 gennaio 1997, n. 387, 7 giugno 2000, n. 7719; Cass., Cass. 28 maggio 2003 n. 8467; 4 luglio 2008, n. 18487).

Quindi perché il principio inadimplenti non est adimplendum operi anche con riguardo ad inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi, occorre che le parti, nell’esercizio del loro potere di autonomia, abbiano voluto tali rapporti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza (Cass. 5 giugno 1984 n. 3397); sicchè tale principio non è invece applicabile a rapporti che, come nella specie, siano indipendenti l’uno dall’altro (Cass. 5 giugno 1984 n. 3397, Giust. civ. 1984, I, 3331; Cass. 13 ottobre 1994, n. 8378, 22 dicembre 1995, n. 13072; Cass. 28 maggio 2003 n. 8467; Cass. 17 marzo 2006,  n. 5938;  Cass., 4 luglio 2008, n. 18487).

Riccardo Fratini

Lascia un commento

Torna in alto
Chiama Ora