Potere di Controllo – Pillole di diritto del lavoro

Il potere di controllo del datore di lavoro consiste nel potere giudico del datore di lavoro di controllare che le direttive che egli ha impartito ai lavoratori subordinati siano correttamente eseguite.

Detto questo, più che altro questo potere viene in rilievo in relazione ai limiti che la legge pone al potere di controllare i lavoratori.

Infatti i diritti costituzionali del lavoratore alla dignità personale e alla libertà personale impongono che il datore eserciti il potere di controllo sui lavoratori senza invadere eccessivamente le loro vite, trasformando il posto di lavoro in un luogo di terrore.

Infatti il primo divieto per il potere di controllo del datore di lavoro consiste nel fatto che egli non può utilizzare guardie giurate per controllare il lavoro dei dipendenti, ma solo altri lavoratori addetti alla supervisione. Il motivo di tale divieto sta proprio nel maggiore terrore che incutono le guardie giurate rispetto ad un ordinario supervisore, in quanto, magari possono essere armate o comunque essere una presenza più invadente (art. 2 Statuto dei Lavoratori).

Per lo stesso motivo i lavoratori devono poter sapere quali lavoratori sono addetti alla vigilanza e quali alla supervisione.

Il concetto centrale resta sempre la tranquillità del luogo di lavoro, che non deve essere un luogo di prigionia, ma un luogo di proficua collaborazione tra i soggetti che lavorano.

Per lo stesso motivo, cioè proteggere la dignità delle persone che lavorano in azienda, è vietato effettuare un controllo a mezzo di impianti audiovisivi, che risulterebbero eccessivamente invasivi della privacy del lavoratore.

Tuttavia recentemente il Jobs Act ha previsto importanti deroghe a questa regola, per adattare il panorama legislativo alle nuove tecnologie. Infatti l’utilizzo di queste apparecchiature che prima era vietato ora è generalmente cosentito previo accordo con i sindacati e questa disposizione in ogni caso non si applica per i dispositivi utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa o per registrare accessi e presenze.

 

Art. 4 Stat. Lav. Nuovo Testo:

 

  1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. ((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.))
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
  3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
potere di controllo del datore di lavoro
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Riccardo Fratini

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