Categoria: Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell’ordinamento giuridico italiano. Articolo 2043 del codice civile: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.  Gli elementi della normativa della responsabilità civile sono: il Danno subito da altro soggetto e ingiusto, il Nesso di causalità, il fatto compiuto senza una causa di giustificazione, il dolo e la colpa.

Vi sono dei casi in cui un soggetto potrebbe esser ritenuto responsabile a prescindere da colpa o dolo:
Responsabilità dei genitori: i genitori rispondono del fatto illecito del loro figlio minorenne se non emancipato se abita con loro (art. 2048 c.c.). Sono responsabili in solido con il figlio minore. Prova liberatoria è di non aver potuto impedire il fatto. Necessaria la prova di un’adeguata educazione e vigilanza.
Responsabilità degli insegnanti: gli insegnanti rispondono dei fatti illeciti compiuti dagli alunni e apprendisti se compiuti sotto la loro vigilanza. Prova liberatoria come le altre responsabilità.
Responsabilità per circolazione di autoveicoli: il conducente è responsabile dei danni. Prova liberatoria è l’aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. A essa si aggiunge la responsabilità solidale del proprietario. Prova liberatoria è che l’autoveicolo circolava contro la sua volontà.
Responsabilità per malfunzioni di edificio: il proprietario è responsabile dei danni cagionati dalla rovina del proprio edificio. Prova liberatoria è che deve provare che la rovina non dipende né da una mancata manutenzione né da vizi di costruzione.

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