Novità per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

All’attenzione del Senato il ddl di conversione del DL 59/2019, che ha apportato novità in materia di rideterminazione dei rapporti a tempo determinato per le fondazioni lirico-sinfoniche, che erano state definitivamente ricondotte alla disciplina dei rapporti di lavoro interprivati dalla sentenza della corte di giustizia dello scorso dicembre 2018.

Ora invece sono in arrivo nuove misure relative alle assunzioni a tempo determinato, con l’intento per il legislatore di conformarsi alle prescrizioni dell’accordo-quadro sul lavoro a termine. Il tentativo è di spostare il contenzioso per la tutela reale verso quella indennitaria, sperando nella applicazione analogica di quanto disposto per i contratti a termine ordinari, in cui il risarcimento del danno da termine illegittimo è stato limitato a 12 mensilità. La mia opinione è che questa disciplina non sia conforme al diritto dell unione e che sarà necessario un nuovo intervento della Corte di Giustizia sul punto. Insomma il calvario non finisce qui per i precari del settore lirico.

Da quanto risulta dai dossier parlamentari, in particolare, il nuovo comma 3-bis dell’art. 29 del D.Lgs.. 81/2015 dispone che, fatto salvo quanto disposto relativamente al numero complessivo di contratti a termine dall’art. 23 dello stesso D.Lgs.. – in base al quale, in particolare, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato –, le fondazioni lirico-sinfoniche possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato: a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendono necessario l’impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti; di durata complessiva non superiore a 48 mesi, anche non continuativi e anche all’esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi.

Al raggiungimento del predetto limite, decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva; con atto scritto, a pena di nullità.

L’atto deve contenere, tra l’altro, l’indicazione espressa della condizione che giustifica l’assunzione di lavoratori a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche attraverso il riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche cui siano destinati i medesimi lavoratori.

È stabilito che, fatta salva l’obbligatorietà della forma scritta a pena di nullità, le restanti disposizioni del nuovo comma 3-bis non si applicano ai lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

Il comma 3-ter, nel confermare che la violazione di norme inderogabili riguardanti la costituzione, la durata, la proroga o i rinnovi di contratti a tempo determinato nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non ne comporta la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno causato dalla suddetta violazione, con conseguente obbligo in capo alle fondazioni di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, se la violazione è dovuta a dolo o colpa grave.

Il comma 2 reca la riformulazione del comma 2 e l’inserimento del comma 2-bis dell’art. 22 del D.Lgs.. 367/1996 che confermano, innanzitutto, che le fondazioni lirico-sinfoniche assumono personale a tempo indeterminato mediante esperimento di apposite procedure selettive pubbliche.

Quindi, devono essere disposti i criteri e le modalità per il reclutamento del personale da ciascuna fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri princìpi relativi alle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 35, co. 3, del D.Lgs. 165/2001, con provvedimenti pubblicati sul sito della fondazione. In caso di mancata adozione dei citati provvedimenti trova diretta applicazione lo stesso art. 35, co. 3, del D.Lgs.. 165/2001.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione degli stessi provvedimenti, si applicano, invece, le disposizioni di cui agli artt. 22, co. 4, 46 e 47, co. 2, del D.Lgs.. 33/20135, in materia di responsabilità dirigenziale e sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di comunicazione.

È poi stabilito che i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al nuovo comma 2 sono resi nulli, fermo restando quanto previsto dall’art. 2126 del codice civile, che, nei casi di nullità o annullamento del contratto di lavoro, fa salva la retribuzione del lavoratore per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, eccetto nei casi in cui la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Infine, si stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

I nuovi commi 2-ter-2-decies all’articolo 22 del D.Lgs.. 367/1996

Con l’inserimento del comma 2-ter si prevede che le fondazioni predispongono una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo adottato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La proposta è trasmessa ai medesimi Ministeri entro i successivi 60.

Le proposte devono essere corredate da:

a) una relazione illustrativa e tecnica, corredata del parere del Collegio dei revisori dei conti, che attesti la sostenibilità economico-finanziaria della dotazione organica così determinata, al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura dei relativi oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità, tenendo conto anche degli obiettivi dei Piani di risanamento previsti dall’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, convertito con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 e dall’articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;

c) l’indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data della proposta, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei relativi oneri.

Il comma 2 -quater dispone che la dotazione organica è approvata, entro 60 giorni dalla trasmissione della proposta, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini della valutazione degli aspetti finanziari, e previo parere –, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento – del commissario straordinario di cui al già citato art. 11 del D.L. 91/2013.

Il comma 2-quinquies stabilisce che le fondazioni lirico-sinfoniche possono presentare, con cadenza triennale, previa verifica della sostenibilità economico-finanziaria e dell’adeguatezza ai livelli di produzione programmati delle proprie dotazioni organiche, una proposta di modifica, con le medesime modalità di cui ai commi 2-ter e 2-quater.

Inoltre, ogni fondazione, qualora – all’esito della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti – venga meno il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, è tenuta ad attivare la procedura di revisione della dotazione organica precedentemente approvata, dandone tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 2-sexies dispone che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute, oltre che nel limite della dotazione organica, nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell’anno in corso e nei due anni precedenti, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione.

Esse sono effettuate in coerenza con il fabbisogno della fondazione e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con il bilancio preventivo e del rispetto del limite della dotazione organica.

Il comma 2-septies dispone che, in presenza di vacanze rispetto alla dotazione organica, fermo restando quanto previsto dal comma 2-sexies, ciascuna fondazione assume a tempo indeterminato, con diritto di precedenza i candidati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, risultino vincitori nell’ambito di graduatorie in corso di validità relative a procedure selettive per il reclutamento di lavoratori a tempo indeterminato precedentemente bandite dalla medesima fondazione.

Il privilegio per gli interni

Il comma 2-octies stabilisce che, fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere, in deroga al principio in base al quale il contratto di lavoro subordinato presso le stesse è instaurato esclusivamente attraverso procedure selettive pubbliche (art. 11, co. 19, primo periodo, D.L. 91/2013), in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, ad assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate a soggetti che prestino servizio presso la stessa fondazione, o lo abbiano prestato fino ad un anno prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato: per un tempo complessivo non inferiore a 18 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale artistico e tecnico; per un tempo complessivo non inferiore a 36 mesi, anche non continuativi, negli 8 anni precedenti, nel caso del personale amministrativo.

Inoltre, si stabilisce che, sempre fino al 31 dicembre 2021, le fondazioni lirico-sinfoniche possono altresì avviare, per i residui posti disponibili rispetto alla dotazione organica, procedure selettive per titoli ed esami di personale artistico, tecnico e amministrativo, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata in virtù di precedenti rapporti di lavoro presso le stesse. Le assunzioni in questione devono, comunque, rispettare la disciplina definita dal nuovo comma 2-sexies. Le modalità di espletamento delle procedure selettive riservate, i titoli abilitativi, i criteri di attribuzione dei punteggi e i titoli di preferenza sono definiti da ogni fondazione lirico-sinfonica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il comma 2-nonies prevede poi che per le assunzioni di cui ai commi 2-septies e 2-octies i limiti finanziari di cui al comma 2-sexies, primo periodo, possono essere elevati attraverso l’utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato in essere, nei limiti necessari a garantire i livelli di produzione programmati e nei limiti di spesa corrispondenti alla percentuale di cui all’articolo 23, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con la condizione che le medesime fondazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte del Collegio dei revisori e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dalla percentuale di cui al predetto articolo 23, comma 1.

Il comma 2-decies dispone che, a decorrere dalla data di approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del co. 2-quater, le piante organiche approvate ai sensi dell’art. 25 della L. 800/1967 sono prive di ogni effetto e che, in ogni caso, il richiamo alle stesse deve intendersi riferito alle nuove dotazioni organiche.

Il comma 4 abroga l’art. 3, co. 5, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), i cui quinto e sesto periodo disponevano che le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle fondazioni lirico-sinfoniche a copertura dei posti vacanti in organico, con esclusione delle prestazioni occasionali d’opera professionale dei lavoratori così detti aggiunti, non potevano superare il 15% dell’organico approvato, e che le stesse fondazioni potevano avvalersi delle tipologie contrattuali flessibili (attualmente disciplinate dal D.Lgs.. 81/2015). Abroga, altresì, il co. 8-bis del medesimo art. 3, che stabiliva che, in deroga alle disposizioni di cui al co. 5, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari poteva effettuare, nei limiti delle risorse ad essa assegnate per le proprie attività e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – nonché, indeterminato –, selezionato esclusivamente a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, nei limiti della pianta organica approvata, preventivamente autorizzate dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Riccardo Fratini

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