Opposizione a decreto ingiuntivo 702 bis

Trib. Bologna, sez. IV civ., dott.ssa A. Rimondini, ord. 25 giugno 2019

Massima Processo Civile – Opposizione a decreto ingiuntivo 702 bis

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RIVISTA SCIENTIFICA JUDICIUM –  FASC 4/2019

Opposizione a decreto ingiuntivo – Ricorso ex art. 702 bis – Ammissibilità

È ammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta con il rito sommario di cognizione di cui all’art. 702bis c.p.c., quando la causa rientra nella competenza del giudice monocratico e le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione sommaria, rappresentata da prove documentali. Il riferimento letterale alla “citazione”, quale forma di introduzione dell’opposizione, prevista all’art. 645 c.p.c. non può essere intesa come modalità esclusiva dell’opposizione, costituendo solo quella tipica per promozione il giudizio ordinario.

***

rilevato che P. (omissis) ha agito in giudizio in via monitoria deducendo di essere creditrice sulla base di un rapporto di leasing di I. s.r.l. dell’importo di € 13.489,72, del quale si era costituito garante C.A.. Stante l’inadempimento alle obbligazioni assunte, P. ha ottenuto ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti della debitrice principale e del garante;

considerato che C.A. ha proposto opposizione con ricorso per rito sommario ex art. 702bis c.p.c. (omissis)

tenuto conto che nel giudizio di opposizione si è costituita la sola P. eccependo, preliminarmente, la tardività dell’opposizione e l’inammissibilità del rito ex art. 702bis c.p.c..

OSSERVATO CHE

– il rito sommario prescelto dall’opponente appare compatibile con la controversia in esame, atteso che: a) la causa rientra nella competenza del giudice monocratico; b) le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione sommaria, rappresentata da prove documentali. Qualsiasi controversia che presenti queste caratteristiche, infatti, può essere introdotta con rito sommario, incluse le opposizioni a decreto ingiuntivo. Il riferimento letterale alla “citazione”, quale forma di introduzione dell’opposizione, prevista all’art. 645 c.p.c. non può essere intesa come modalità esclusiva dell’opposizione, costituendo solo quella tipica per promozione il giudizio ordinario. Del resto, è pacificamente previsto che nelle cause disciplinate dal rito del lavoro, l’opposizione si proponga con ricorso (cfr., tra le tante, Cass., sez. VI-III, ord. 19.9.2017, n. 21671);

– qualora il giudizio sia introdotto con ricorso, per verificare la tempestività dell’azione occorre aver riguardo alla data del deposito dell’atto e non a quella della notifica. Conseguentemente, si deve ritenere che nel caso in esame il termine per proporre opposizione sia stato rispettato, essendo trascorsi meno di quaranta giorni tra la data della notifica del decreto ingiuntivo (10 agosto 2018, con decorrenza del termine, per effetto della sospensione feriale, dal 1.9.2018) e quella del deposito del ricorso in Cancelleria (28.9.2018);

(omissis)

Opposizione a decreto ingiuntivo 702 bis

Riccardo Fratini

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