Pensioni: la storia in breve

La Storiella del sistema pensionistico dagli albori ad oggi

Tutte le “pensioni” venivano istituite subito prima e durante l’ordinamento corporativo, ma al momento della loro istituzione tali forme costituivano espressione di una solidarietà limitata tra i datori di lavoro ed i lavoratori, di natura prevalentemente assicurativa e basata sulle ordinarie regole di diritto privato, che proprio in ragione di tale origine regolano ancora gran parte della materia previdenziale.

Ciò non solo imponeva che la tutela previdenziale fosse limitata ai lavoratori subordinati, ma consentiva anche che tale tutela venisse realizzata attraverso un complesso di rapporti analoghi a quelli propri delle assicurazioni private. Tra contributi e prestazioni previdenziali intercorreva una relazione di corrispettività poiché l’ammontare della prestazione era proporzionato ai contributi versati, mentre il mancato versamento di questi ultimi escludeva il diritto alle prestazioni.

Negli anni Trenta e Quaranta, a seguito di profondi cambiamenti economici e sociali determinati dalla grande crisi e dalla seconda guerra mondiale, si affermava una nuova concezione dello Stato e del suo ruolo nella società, chiamata con il nome di “Stato Sociale”. I principi su cui si fondava tale concezione restano di valenza costituzionale nelle democrazie contemporanee: solidarietà come dovere inderogabile di tutti nei confronti di tutti, e, per lo Stato, obiettivo di rimuovere gli ostacoli di natura sociale ed economica che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini.

La Costituzione repubblicana, conseguentemente, considerava la tutela previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse di tutta la collettività (cfr. artt. 2 e 3 Cost.). Secondo i principi costituzionali, il titolo per avere diritto alle prestazioni previdenziali risiede soltanto nell’essere cittadini e i livelli di quelle prestazioni debbono essere determinati soltanto in funzione delle scelte politiche che ispirano il legislatore nella valutazione e nella individuazione delle esigenze di liberazione dal bisogno alle quali occorre dare soddisfazione. Anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, il limite dell’area di copertura previdenziale/assistenziale deve essere individuato non solo nell’impossibilità di superare l’enunciato legislativo ( art. 12 ,disp.prel. cc), ma soprattutto nella stessa diversità di significati e di rilevanza che la giurisprudenza attribuisce ai principi accolti dalla Costituzione, che non costituiscono diritti soggettivi direttamente in capo ai privati, richiedendo sempre la mediazione legislativa.

Lo sviluppo delle prime forme previdenziali

Le nuove strutture economiche e sociali, determinate dall’industrializzazione dopo la seconda rivoluzione industriale ed il risorgimento italiano, dal fenomeno dell’inurbamento e dai bassi livelli salariali, rendevano difficile il ricorso alla tradizionale solidarietà familiare e inadeguati gli interventi della beneficenza pubblica e privata, mentre l’abolizione delle corporazioni aveva eliminato ogni forma di solidarietà professionale.

L’esigenza primaria era dunque salvaguardare una tutela dei lavoratori subordinati che si venivano a trovare in condizione di bisogno per il verificarsi di eventi che ne menomavano la capacità lavorativa. Il liberalismo ottocentesco considerava con intransigenza i problemi sociali del lavoro, lasciando la questione alla beneficenza pubblica e privata. In seguito, tuttavia, la prima manifestazione di quella che poi sarà la previdenza sociale veniva determinata dalla spontanea iniziativa dei lavoratori interessati, con le cd. “società di mutuo soccorso”, associazioni volontarie di lavoratori, che realizzavano la solidarietà tra agli associati provvedendo, con i loro contributi: ad erogare prestazioni a quanti si fossero trovati in condizione di bisogno, nonché una pensione agli associati che avessero raggiunto un’età che li rendeva inabili ad un lavoro proficuo o con una erogazione una tantum ai familiari dei lavoratori defunti.

Lo schema, come già anticipato era quello dell’assicurazione: le casse di mutuo soccorso si rivelavano solo parzialmente idonee a risolvere il problema dell’incerto domani di chi vive del proprio lavoro. Alle mutue si potevano iscrivere soltanto lavoratori meglio retribuiti. L’esperienza mutualistica rappresentava una delle prime manifestazioni dell’associazionismo operaio: la loro costituzione era simile a quella del sindacato ed anzi l’ha preceduta e favorita.

Si trattava, poi, di esperienze di previdenza volontaria, libera, senza alcun intervento statale e per questo ininfluente sul sistema di finanza pubblica, il cui prezzo veniva regolato dalle ordinarie leggi di mercato secondo il criterio della domanda e dell’offerta.

In un momento successivo, tuttavia, la percezione diffusa che il lavoro non fosse sufficientemente tutelato, specie nei casi di infortunio o malattia professionale, conduceva il legislatore ad emanare la legge 17 marzo 1898, n. 80, che rendeva obbligatoria per i datori di lavoro l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e così nasceva della previdenza sociale italiana.

In realtà, questa legge si limitava a rendere obbligatoria un’assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro e dunque non coinvolgeva direttamente lo Stato come operatore economico che erogava materialmente la prestazione assicurativa, né istituiva un monopolio assicurativo di alcun genere. Nell’accezione a cui si è consueti oggi, quindi, non si poteva ancora parlare in senso proprio di previdenza sociale, anche se ancora oggi in paesi industrializzati come gli Stati Uniti d’America[1], le forme previdenziali sono ancora correlate a questo schema privatistico, che ha indubbiamente una funzione.

Si parla, a questo proposito, di previdenza obbligatoria, proprio perché l’adesione del lavoratore allo strumento previdenziale non è rimessa a una sua libera scelta, ma gli è imposta dal legislatore.

In estrema sintesi, dunque, può dirsi che nella nozione di previdenza obbligatoria rientrano tutti quegli strumenti che mirano ad assicurare le prestazioni previdenziali di base, e a cui il lavoratore è obbligato ad aderire in forza di una disposizione di legge.

Questo era il primo intervento statale, ma l’evoluzione della previdenza sociale avveniva rapidamente nel periodo corporativo, quando si passava da una concezione di tutela previdenziale volontaria, a una dapprima obbligatoria, come già spiegato, ed in ultimo necessaria, nel senso che operava ex lege e veniva affidata esclusivamente ad enti pubblici appositamente istituiti.

La necessità della tutela previdenziale implicava il concetto espresso nella Costituzione, secondo cui la sua realizzazione corrispondeva all’interesse pubblico ed è un compito proprio delle categorie interessate sulla quale soltanto ricade l’onere di finanziarne l’attuazione.

L’art. 38 della Costituzione, infatti, stabiliva che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere avrebbe diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (comma 1) e che i lavoratori avrebbero diritto a vedersi assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria (comma 2).

La medesima norma costituzionale prevede altresì che “ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato” (comma 4), ma che “l’assistenza privata è libera” (comma 5).

Con il termine previdenza si faceva ormai, quindi, riferimento a quel complesso di istituti e attività, gestiti da enti pubblici nati nel periodo corporativo ovvero da organismi autorizzati (INPS, INAIL), che avevano come obiettivo quello di garantire a ciascun cittadino, attraverso l’erogazione delle c.d. prestazioni previdenziali, i mezzi economici necessari a far fronte a eventi (quali, per esempio, l’insorgere di una malattia ovvero il raggiungimento di una certa età anagrafica) che determinano, o comunque fanno presumere, la perdita, permanente o temporanea, della capacità lavorativa, e, dunque, della capacità di procurarsi autonomamente un proprio reddito.

L’erogazione delle prestazioni previdenziali di base era solo garantita dallo Stato anzitutto attraverso forme di assicurazione obbligatoria contro i principali eventi che possono impedire al cittadino di svolgere l’attività lavorativa. L’ordinamento italiano, infatti, imponeva a tutti i lavoratori, al momento dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, di iscriversi a forme previdenziali gestite da enti pubblici, che si finanziano mediante l’imposizione di specifici contributi sulla retribuzione che viene corrisposta al lavoratore.

Ordinariamente, invece, il finanziamento delle prestazioni previdenziali è realizzato mediante un prelievo contributivo, il cui ammontare è determinato in base all’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore. L’obbligazione contributiva sorge nel momento stesso in cui inizia l’attività lavorativa e non già per effetto dell’atto di iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale. L’onere contributivo grava sia sul lavoratore – mediante una trattenuta sulla retribuzione – sia sul datore di lavoro. L’obbligo di versare materialmente i contributi all’ente previdenziale è invece posto dalla legge esclusivamente a carico del datore di lavoro.

Con il codice civile, tuttavia, veniva introdotta una sostanziale modifica rispetto allo schema assicurativo originario, in quanto il diritto alla prestazione previdenziale in capo al lavoratore non dipende dal versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, dal momento che la legge espressamente dispone che “le prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e assistenza” (art. 2116 c.c.), secondo il c.d. principio di “automaticità delle prestazioni”.

Nonostante ciò, originariamente, lo stato si limitava a dar vita ai nuovi istituti, a dettare con legge la disciplina dei rapporti, ma raramente interveniva finanziariamente a finanziare le prestazioni.

Sistema a capitalizzazione e sistema a ripartizione: il cambio di marcia.

Il sistema a capitalizzazione rappresenta un modello di finanziamento nel quale ognuno, semplificando, risparmia per proprio conto. Con tale sistema, infatti, i contributi annualmente versati dalle classi attive (lavoratori) vengono accantonati con la precisa finalità di costituire i capitali necessari a permettere l’erogazione di una rendita vitalizia ai medesimi soggetti a partire da una certa data futura.

Il trasferimento di ricchezza si realizza, dunque, non nell’arco del medesimo esercizio tra due categorie di soggetti, bensì all’interno della medesima categoria, da un esercizio ad un altro più o meno distante nel tempo.

A tale schema rispondevano, e tuttora rispondono, i sistemi assicurativi privati, la cui libertà, come già ricordato, è garantita dalla Costituzione repubblicana, e che erano gli unici sistemi previdenziali esistenti fino all’introduzione, nel periodo corporativo dell’INPS[2] e dell’INAIL[3].

L’introduzione dei sistemi di previdenza obbligatoria necessaria a capitale pubblico portava con sé l’accoglimento del cd. “modello a ripartizione”: con tale sistema i contributi raccolti presso la collettività degli assicurati in un determinato anno vengono utilizzati per finanziare l’erogazione di prestazioni pensionistiche alla popolazione in quiescenza nel medesimo esercizio: si attua pertanto un puro trasferimento di risorse da una categoria di cittadini –lavoratori- ad un’altra categoria –pensionati-con un onere che grava interamente sul reddito del prodotto nell’esercizio.

Tale meccanismo, al contrario di quello a capitalizzazione, non genera quindi alcun accantonamento di riserve, ma soltanto un saldo di gestione –positivo o negativo- a seconda che i prelievi contributivi eccedano o meno le prestazioni pensionistiche.

La gestione finanziaria dei vari fondi è quella del sistema pensionistico senza copertura patrimoniale del debito pensionistico latente associato a uno schema pensionistico con formula delle rendite predefinita per la determinazione delle prestazioni previdenziali, che contempla da parte dello Stato un costante monitoraggio della spesa pensionistica e a ricorrenti riforme previdenziali, al fine di garantire la sostenibilità fiscale dei sistemi pensionistici obbligatori.

Ciò significa che la gestione finanziaria non avviene nel rispetto del principio della capitalizzazione integrale, e anzi che il patrimonio di previdenza è inesistente, dato che il nostro rientra nei sistemi pensionistici pubblici chiamati previdenza “di primo pilastro”, con un sistema obbligatorio pubblico finanziato dalle tasse con gestione pubblica, dove l’indice di patrimonializzazione[4] è nullo.

Segue: le ragioni della scelta del sistema a ripartizione.

La convinzione che l’intervento pubblico fosse strettamente correlato ad un interesse pubblico (cd. merit good), costituzionalmente garantito, di assicurare la previdenza sociale ai cittadini portava l’attenzione sulla idoneità delle preesistenti istituzioni private (assicurazioni, casse di mutuo soccorso) ad assicurare gli obiettivi che la Costituzione aveva indicato.

Nonostante il dibattito su tale dicotomia sia tutt’altro che concluso e persista ancora oggi, a condurre la scelta verso il sistema a ripartizione arrivava la convinzione che la possibilità dei mercati assicurativi di fallire avrebbe potuto generare un vuoto di tutela in un campo tanto importante come la tutela dei fondi pensionistici.

Nelle relazioni che si estendono per periodi di tempo molto lunghi, come nel campo previdenziale, le imprese assicurative private non sarebbero in grado, secondo questa interpretazione, di fornire un’assicurazione contro i rischi sociali (inflazione, recessione, guerra) che colpiscono potenzialmente tutta la collettività contemporaneamente, cioè nelle situazioni in cui i rischi individuali sono strettamente correlati. Nelle fasi avverse, infatti, si estenderebbero a tutta la popolazione le domande di risarcimento assicurativo e le imprese private rischierebbero fortemente il fallimento, mentre lo Stato, in teoria, potrebbe assicurare gli individui anche contro questo genere di rischio grazie al suo potere di imposizione fiscale.

Quindi il primo elemento è una generale sfiducia verso gli operatori economici che offrivano i servizi del settore ed il secondo elemento a sfavore, al contrario, era la generale sfiducia per i consociati dell’ordinamento. Molti individui, secondo tale impostazione, a causa di una carente capacità di prevedere la loro futura necessità, accumulerebbero risorse insufficienti per la vecchiaia o eviterebbero di sottoscrivere un’assicurazione contro i rischi che possono colpirli. Lo Stato quindi per tutelare i soggetti meno previdenti ed agire in modo paternalistico, obbligando tutti a risparmiare per costituire una pensione per la vecchiaia o a sottoscrivere un’assicurazione per altre evenienze.

Inoltre, la peculiarità della prestazione oggetto di assicurazione nel campo previdenziale, determinerebbe una situazione di selezione avversa degli assicurati, che avrebbero la tendenza a stipulare il contratto solo quando credano di avere un certo rischio impellente, ma a non farlo quando sono giovani ed in forze, con il risultato che il calcolo attuariale che determina il premio risulterebbe falsato verso l’alto in un sistema di previdenza facoltativa.

Il sistema di previdenza obbligatoria dunque ovvierebbe a tali problemi, oltre a determinare oggettivamente una forte diminuzione dei costi complessivi sostenuti per l’organizzazione del sistema previdenziale.

Intervento pubblico ed estensione delle finalità assistenziali: l’inizio del finanziamento attraverso la tassazione ordinaria.

Nel corso del tempo, quella che era stata pensata originariamente come una forma di semplice rimedio ai fallimenti del mercato, però, data la gestione pubblica, diveniva terreno fertile per l’attuazione di politiche di spesa pubblica volte in direzioni che non sempre si rivelavano compatibili con la natura della previdenza nel suo nucleo essenziale.

Il primo passo consisteva nel progressivo affidamento agli enti previdenziali di compiti assistenziali diversi dalla previdenza sociale in senso stretto, tra cui ad esempio la tutela di permessi retribuiti dal punto di vista indennitario, le indennità assistenziali per i soggetti diversamente abili, per le vittime di guerra e per ogni altra categoria svantaggiata, i fondi per la formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione, per gli aiuti allo studio (viaggi, alloggi universitari) o per le cure termali.

Tutte queste finalità, pur generalmente riconducibili al dovere di solidarietà sociale che spingeva il legislatore a prevedere crescenti emolumenti redistributivi, non erano egualmente finanziate dai contributi ordinari su cui si basava il sistema previdenziale consueto e, pertanto, il legislatore ne finanziava l’attuazione trasferendo agli enti previdenziali stessi una porzione crescente dei ricavi ottenuti tramite la fiscalità ordinaria.

Tale porzione, in un secondo momento, inoltre, si accresceva anche della porzione differenziale che lo stato corrispondeva agli enti per le cd. “Baby Pensioni”, cioè tutte quelle ipotesi in cui, per particolari categorie di soggetti, la legge permetteva un pensionamento anticipato con soglie minime di contribuzione del tutto inconferenti con la prestazione erogata, sia in termini di quantità che in termini di durata (rendite consistenti a partire da soglie di età molto basse).

Tutte queste previsioni, ovviamente, unite alla questione del sistema a ripartizione, accrescevano la dipendenza dell’ente previdenziale nei confronti della gestione erariale.

Dal sistema retributivo a quello contributivo: le riforme degli ultimi 20 anni.

Il cd. “metodo retributivo” di calcolo della prestazione pensionistica prendeva come riferimento le retribuzioni che l’interessato aveva percepito lungo un periodo di tempo immediatamente precedente l’accesso alla pensione e la prestazione finale era calcolata come somma di diverse quote, ciascuna relativa ad un periodo di anzianità diversa.

Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si basava su due distinte porzioni calcolate in modo distinto: la prima basata sull’anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e sulla media degli ultimi 5 anni di retribuzione, mentre la seconda porzione era determinata dall’anzianità contributiva dal e si basava sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall’interessato, fatta eccezione per il caso del lavoratore che avesse lavorato meno di 15 anni, evenzienza in cui il calcolo si spingeva a ricomprendere l’intero periodo lavorato successivo al 31 dicembre 1992 sino al pensionamento effettivo.

L’anzianità contributiva complessivamente riconosciuta poteva arrivare al massimo a 40 anni di contributi e l’importo della pensione erogabile con il sistema retributivo, nel migliore dei casi, non poteva superare l’80% della media della retribuzione pensionabile (40 x 2% = 80%).

La legge 335/1995 prevedeva il passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo; in particolare, la pensione era pari al montante dei contributi rivalutata con la media mobile dei tassi di variazione del PIL trasformato in rendita sulla base di un coefficiente che varia in funzione dell’età per tener conto della diversa speranza di vita al pensionamento e, dunque, durata del periodo in cui si percepisce la pensione. Per l’età pensionabile l’uscita poteva avvenire tra i 57 e 65 anni di età con almeno 5 anni di versamenti effettivi con l’applicazione dei corrispondenti coefficienti di trasformazione. Prima dei 65 anni, comunque, il pensionamento era possibile solo se l’importo a calcolo della pensione è maggiore di 1,2 volte il minimo.

La differenza rispetto al sistema retributivo riguardava la differente determinazione, che faceva riferimento non alle retribuzioni che il lavoratore percepiva nel periodo immediatamente precedente il pensionamento; ma al complesso dei contributi versati nel corso di tutta l’attività lavorativa dal prestatore di lavoro. Con il metodo contributivo a ciascun lavoratore venivano, invece, riconosciuti tutti i versamenti effettuati (pari a circa il 33% della retribuzione annua lorda), rivalutati annualmente sulla base della media quinquennale del PIL (cd. “montante contributivo”) ed alla cessazione del servizio attivo il montante maturato corrispondente ai contributi versati rivalutati veniva convertito in pensione utilizzando una serie di coefficienti stabiliti per legge e basati su età di pensionamento, sopravvivenza media futura dei pensionati, sesso, reversibilità.

Il metodo contributivo puro si differenzia da quello a lungo utilizzato in Italia, dal 1996 al 2011, ai fini dell’applicazione del cd. “metodo misto”, che si differenziava per la presenza di un massimale di retribuzione pensionabile e contributiva oltre cui non è previsto il versamento di alcuna contribuzione e, di conseguenza, la maturazione di una prestazione corrispondente.

Nei primi anni del nuovo sistema i requisiti di anzianità per il pensionamento restavano tuttavia sostanzialmente analoghi ai periodi precedenti, e solo con la legge 449 del 27 dicembre 997 venivano inaspriti i requisiti d’età per l’ottenimento della pensione di anzianità, innalzate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi, equiparate le aliquote contributive dei fondi speciali di previdenza. L’Obiettivo dichiarato era adeguare il sistema alle necessità di riequilibrio dei conti pubblici a garanzia dell’ingresso dell’Italia nella UE, dato che, come si è cercato di spiegare nei paragrafi che precedono, il progressivo accorpamento di finalità assistenziali e lo squilibrio tra popolazione attiva e popolazione a riposo aveva determinato il progressivo incremento del contributo pubblico al sistema previdenziale finanziato con fiscalità ordinaria o mediante ricorso ad operazioni di mercato aperto che avevano aumentato il montante debitorio gravante sui conti pubblici.

La tendenza ad alleggerire di costi il sistema pensionistico diventava così una costante della legislazione del nuovo millennio: dal 1 gennaio 2008 si poteva accedere alla pensione di anzianità con 60 anni di anzianità ( 61 per i lavoratori autonomi) e 35 anni di contributi oppure con 40 anni di contributi indipendentemente dall’età; dal 2010 l’età richiesta saliva a 61 anni e a 62 anni di età dal 2014. Per le donne era prevista la possibilità di andare in pensione comunque dal 2008 con 57 anni di età e 35 anni di contributi, optando per la liquidazione della pensione con il metodo contributivo. A regime nel contributivo la fascia di età flessibile 57-65 veniva sostituita con la soglia fissa dei 65 anni (60 se donne) più cinque anni di anzianità contributiva o quaranta anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età.

La L. 122/2010 legge introduceva un correttivo alle varie forme di pensioni di anzianità attraverso il sistema delle cd. finestre mobili, per cui tutti i lavoratori che avrebbero maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2011 potevano accedere alla pensione di anzianità solo dopo che era passato un periodo di tempo predefinito dalla data di maturazione dei requisiti. Una volta aperta la finestra, la pensione veniva erogata a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento previsti.

La modifica legislativa prevedeva anche che la somma di contributi ed età non poteva essere inferiore a una cifra, la cosiddetta quota, che per il 2011 era fissata a 96, con un’età minima che non poteva essere inferiore a 60 anni.

Il problema essenziale che si tentava di arginare, oltre alla questione del debito, era legato alla natura stessa di un sistema che negli anni era divenuto insostenibile ed iniquo: insostenibile perché in una Europa che invecchiava ed invecchia, l’Italia invecchiava ed invecchia di più e più velocemente; iniquo perché sussistevano differenze fortissime nelle modalità di calcolo del beneficio pensionistico e nelle regole di accesso tra settori e all’interno degli stessi settori tra chi andava in pensione di anzianità e chi, invece, doveva aspettare la vecchiaia. Tali disparità erano ovviamente dovute non solo ad una legislazione “disordinata”, ma anche alla gestione pubblica del sistema previdenziale, che spesso aveva sottomesso alla necessità politica di elargire dei benefici a determinate categorie di soggetti la sostenibilità di un sistema, che in definitiva si pensava di poter comunque finanziare attraverso il debito e la svalutazione monetaria.

Si tentava quindi di correggere tre principali distonie: squilibrio finanziario, iniquità distributive, distorsioni del mercato del lavoro. La soluzione, sostanzialmente, era tornare a basarsi sui principi di equità attuariale privatistica sconfessati come pericolosi all’inizio del percorso e basare le prestazioni su contributi versati e durata prevista del pensionamento.

Gli interventi, tuttavia, riguardavano le varie categorie di lavoratori in misura e con modalità molto diverse, dato che investivano pienamente solo coloro che guadagnavano un’occupazione a metà degli anni 90, mentre il loro effetto era significativamente meno rilevante per chi al momento della riforma aveva già contribuito al sistema e maturato dei cd. “diritti quesiti” alla pensione retributiva. Così il nostro sistema pensionistico rimaneva caratterizzato da ampie disparità di trattamento tra diverse generazioni e categorie di lavoratori.

Un ulteriore passo in avanti veniva operato nel passaggio immediato al sistema di calcolo contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012- previsto nel decreto-legge 201/2011- misura con cui si poneva fine al prolungato periodo di transizione e si accantonava in maniera definitiva il metodo retributivo, anche se sempre solo per i nuovi accessi alle pensioni.

Terminava anche la lunga stagione delle pensioni di anzianità e delle cd. “finestre mobili” e le complicate quote, cioè la somma tra anni di contribuzione ed età anagrafica.

Restava la pensione anticipata, che consentiva l’accesso anticipato alla pensione sul presupposto di un’anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni ed un mese per le donne[1].Tali requisiti erano aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 era applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni. Inoltre dal 1° gennaio 2012, per i lavoratori dipendenti ed autonomi e per le dipendenti del settore pubblico, l’età della vecchiaia passa da 65 a 66 anni; per le donne del settore privato, invece, dipendenti e autonome, la scaletta è la seguente:62 anni nel 2012( 63 e sei mesi per le autonome), 63 e sei mesi dal 2014( 64 e sei mesi per le autonome), 65 dal 2016 e 66 dal 2018( rispettivamente 65 e sei mesi e 66 per le autonome).

In generale, la pensione di vecchiaia restava subordinata ad un’anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che- per i lavoratori soggetti solo al calcolo contributivo l’importo dell’assegno sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale: non si tiene conto dell’importo minimo con un’età di 70 anni e un’anzianità contributiva di cinque.

Il reddito di cittadinanza e la pensione “quota cento”.

L’introduzione del Reddito di cittadinanza al fine di sostenere il reddito di quanti si trovano al di sotto della soglia di povertà relativa individuata dall’Eurostat per l’Italia (pari a 780 euro mensili), nuovamente affidato all’ente previdenziale nella gestione, determinava, però, a partire dal 2019 una nuova stagione dell’assistenzialismo finanziato con fiscalità ordinaria e gestito da enti previdenziali. Scopo del suddetto reddito era anche quello di incentivare il rientro nel mercato del lavoro, attraverso la previsione di un percorso formativo vincolante e dell’obbligo di accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore.

Con riferimento al sistema previdenziale, l’auspicio di una riduzione della spesa pubblica pensionistica, al fine di creare margini per l’ulteriore spesa sociale, raccordandola al quadro macroeconomico complessivo, era volto ad un’azione di miglioramento della inclusione sociale, e ad agevolare il ricambio generazionale, consentendo ai giovani un maggior accesso al mercato del lavoro.

Venivano previste una serie di misure volte ad anticipare l’uscita dal sistema previdenziale, rispetto alle regole vigenti, tra cui l’introduzione di un nuovo requisito di accesso alla pensione anticipata, la c.d. ‘quota 100’, intesa come somma di età anagrafica e contributiva (possedendo comunque almeno 38 anni di anzianità contributiva), di fatto reintroducendo, anche se solo per un anno e per una singola ipotesi il precedentemente abbandonato sistema delle quote, nonché misure rivolte alle lavoratrici donne, la cui carriera è caratterizzata da discontinuità.

In seguito all’entrata in vigore dell’articolo 24 del D.L. 201/2011, era stata soppressa (a decorrere dal 2012) la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cd. “quote” introdotto dalla L. 247/2007, con un’anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi.

L’articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che ha disposto la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti (58 per le lavoratrici autonome[2], di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l’uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell’importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell’opzione donna, a condizione che le lavoratrici che maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015. Con l’articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016 la possibilità di accedere alla cd. opzione donna è stata estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita.


[1] Questi requisiti sono stati cambiati molte volte, da ultimo con la L. 148/2018, che fissa il requisito a 42 anni e 10 mesi.

[2]        Requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all’aumento della speranza di vita



[1] La riforma sanitaria varata dalla presidenza Obama con il cd. Obamacare si basava su un meccanismo simile, di carattere obbligatorio ma privato:

  • La legge rendeva accessibile una copertura assicurativa al 95% dei cittadini non anziani, espandendo il servizio medicaid e offrendo dei benefici fiscali senza i quali molte persone avrebbero trovato difficile permettersi un’assicurazione;
  • Era fatto obbligo a tutti di acquistare una copertura sanitaria individuale, pena una multa di 750 dollari oppure – se la cifra dovesse risultare maggiore – del 2% dei redditi entro il 2016 (695 dollari e il 2,5%, con l’emendamento).
  • Il servizio per i cittadini indigenti veniva ampliato fino a coprire chiunque guadagni meno del 133% della soglia di povertà a livello federale (circa 29mila dollari l’anno per una famiglia di quattro persone).

[2] Nel 1898 la previdenza sociale muove i primi passi con la fondazione della Cassa nazionale di previdenza per l’invalidità e la vecchiaia degli operai. Si tratta di un’associazione volontaria integrata da un contributo statale e da un contributo degli imprenditori. Nel 1919 diviene obbligatoria e coinvolge 12 milioni di lavoratori; essa assume la denominazione di Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Il governo Mussolini, con regio decreto legge 27 marzo 1933, n. 371, trasforma la Cassa nazionale in Istituto nazionale fascista della previdenza sociale (INFPS). Primo presidente fu Giuseppe Bottai a cui successe nel 1935 Bruno Biagi della Cassa medesima (legge 30 maggio 1907, n. 376). Nel 1943 la denominazione diviene quella di Istituto nazionale della previdenza sociale, come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica e a gestione autonoma con lo scopo di garantire la previdenza.

[3] L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) è un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano. Istituito con il regio decreto 23 marzo 1933 n. 264 come INFAIL (acronimo di Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), allo scopo di tutelare, dal punto di vista assicurativo, le vittime degli infortuni sul lavoro, l’ente venne rinominato INAIL, dopo la caduta del fascismo.

[4] L’indice di patrimonializzazione, o indice di indipendenza finanziaria, è un elemento per la valutazione del bilancio dell’azienda e raffronta la proporzione fra il finanziamento ottenuto con mezzi propri e quanto i soci hanno dovuto reinvestire per impedire la diminuzione patrimoniale dell’azienda. Si tratta quindi del rapporto fra il capitale netto dell’impresa e il suo capitale investito, ordinariamente espresso in termini percentuali, che misura dal punto di vista del patrimonio aziendale la capacità di contenere il ricorso a capitale di credito e all’indebitamento in genere.

Riccardo Fratini

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