Decreto dignità: lavoro a termine, somministrazione, indennità di licenziamento.

Il decreto dignità ha modificato la possibilità per le aziende di ricorrere al lavoro a termine, al lavoro somministrato e le indennità dovute ai lavoratori in caso di licenziamento illegittimo

termini decorrenza decreto dignità

Limiti di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e dei
relativi rinnovi o proroghe

La durata massima del contratto di lavoro a termine, pari
nella disciplina finora vigente a 36 mesi, prevede ora un limite di 12 mesi, e
definisce alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore,
nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi. Sono in ogni caso possibili solo 4 proroghe.

Tali ipotesi sono costituite dalla sussistenza di

i) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o

ii) esigenze di sostituzione di altri lavoratori oppure

iii) esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Riguardo, più in particolare, alle fattispecie di successione di contratti a
termine:

a) i limiti di durata si applicano con riferimento ai contratti tra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore, indipendentemente dalla
lunghezza del periodo di interruzione tra un contratto e l’altro e con
esclusione delle attività stagionali;

b) ai fini del computo dei limiti, si tiene conto (con riferimento,
naturalmente, ai medesimi soggetti) anche dei periodi di utilizzo, per
mansioni di pari livello e categoria legale, nell’àmbito di
somministrazioni di lavoro a tempo determinato;

c) sono fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché dei
contratti collettivi aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

d) i limiti alle proroghe non si applicano alle start up innovative;

e) sono escluse le pubbliche amministrazioni;

Somministrazione di lavoro

Al lavoro somministrato a tempo determinato si applicano allo stesso modo le norme in materia di apposizione del termine, durata, proroghe, rinnovi e causalità dei contratti a termine, ma non il limite al numero complessivo dei contratti e il diritto di precedenza.

Indennità in caso di licenziamento illegittimo

L’ indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 è compresa tra 6 e 36 mensilità per le aziende che impieghino più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva e 60 sul territorio nazionale.

Per i datori i quali non raggiungano i requisiti dimensionali
l’indennità è compresa tra 3 e 6 mensilità.

Chiarimenti? Problemi al lavoro? Scrivimi! Cerco di darti una mano! 

Riccardo Fratini
info@riccardofratini.it

Riccardo Fratini

2 pensieri su “Decreto dignità: lavoro a termine, somministrazione, indennità di licenziamento.

  1. Lavoro presso un call center con un contratto co.co.co che rinnovo ogni mese.
    Domanda:
    Cosa prevede il Decreto di dignità per questa tipologia di contratto?
    In attesa,
    cordiali saluti.

    1. il tuo rapporto di lavoro non è trattato dal decreto dignità ed è ancora regolato dal Jobs Act (d.lgs. 81/2015). Sono previste tutele per i co.co.co. che siano sottoposti ad un orario di lavoro deciso dal datore ed abbiano una postazione fissa presso i locali aziendali: in questo caso la legge prevede che i lavoratori in questione debbano ricevere lo stesso trattamento dei lavoratori subordinati (salario minimo da contratto collettivo, orario di massimo 8 ore, ferie, mensilità aggiuntive, tfr e altro). Scrivimi a info@riccardofratini.it per saperne di più!

Lascia un commento

Torna in alto
Chiama Ora